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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11776/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello contestando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e denunciando la violazione dell'art. 133 c.p. per manifesta illogicità della motivazione. La difesa aveva prodotto, anche via PEC, documentazione attestante un radicale cambiamento dello stile di vita (assunzione a tempo indeterminato presso la Conceria Superior s.p.a. da luglio 2022 con reddito vicino a €2.000 mensili) e ha lamentato che la Corte territoriale abbia apoditticamente affermato l'assenza di elementi positivi senza valutare la documentazione prodotta

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione: la sentenza impugnata non ha valutato né motivato in ordine agli elementi favorevoli alla mitigazione della pena prodotti dalla difesa. La cassazione è stata disposta con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze affinché proceda a nuovo giudizio specificamente sulla concessione delle attenuanti generiche, valutando le risultanze processuali e le condizioni di vita e la condotta successiva al reato ai sensi dell'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Si tratta della norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che, ai fini della concessione, occorra valutare gli elementi positivi prodotti dalla difesa (es. cambiamento dello stile di vita) e motivare esplicitamente l'eventuale diniego

  • art. 133 cod. pen.

    Norma che impone al giudice di considerare la condotta successiva al reato e le condizioni personali e sociali dell'imputato nella determinazione della pena; la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non ha valutato questi elementi e non ha reso chiaro il proprio iter argomentativo

  • art. 648 cod. pen.

    Norma relativa al reato per cui il ricorrente era stato condannato (ricettazione); la decisione di Cassazione non ha modificato l'accertamento di responsabilità sul reato ma ha disposto il rinvio per una nuova valutazione delle attenuanti

Massime di principio

  • La concessione delle attenuanti generiche richiede una valutazione motivata degli elementi positivi prodotti dalla difesa; il giudice non può limitarsi ad affermazioni apodittiche sull'assenza di elementi favorevoli
  • Il giudice, nell'esercizio della discrezionalità sulla quantificazione della pena, deve esplicitare l'iter argomentativo e spiegare perché un parametro (es. gravità del reato) prevale su elementi mitiganti come la condotta successiva
  • Documentazione che attesti un cambiamento dello stile di vita (es. assunzione stabile, reddito) è rilevante ai fini dell'art. 133 c.p. e deve essere esaminata e valutata dalla corte; l'omissione di tale valutazione può portare all'annullamento con rinvio
  • Il diniego delle generiche può essere legittimo anche sulla base di un solo elemento, ma il giudice deve comunque motivare la scelta, collegando le ragioni alla valutazione delle circostanze
  • La produzione di documenti anche via PEC deve essere considerata dal giudice di merito; l'inosservanza o la mancata valutazione formale di atti depositati può integrare vizio motivazionale rilevante in Cassazione

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