Cassazione Penale, Ordinanza n. 05942/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente di lieve entità. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 81 c.p., sostenendo che le condotte di detenzione e di cessione non sarebbero state correttamente considerate sotto il profilo del vincolo della continuazione. La Corte di cassazione ha rilevato, però, che dalla sintesi dei motivi d'appello riportata nella sentenza impugnata tale doglianza non risultava proposta in appello; inoltre il ricorrente non aveva contestato la completezza di quella sintesi, né aveva dedotto di aver effettivamente devoluto la questione al giudice di secondo grado. Per tale ragione il motivo è stato ritenuto inammissibile per novità in cassazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
È la fattispecie incriminatrice per cui l'imputato era stato giudicato; il testo indica un'ipotesi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente di lieve entità.
art. 81 c.p.
Invocato dal ricorrente per sostenere un erroneo trattamento unitario delle condotte di detenzione e cessione, sotto il profilo della continuazione.
art. 606, comma 3, c.p.p.
È richiamato come base dell'inammissibilità del motivo perché la censura non era stata dedotta in appello e quindi risultava nuova in cassazione.
art. 616 c.p.p.
È richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È citata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando così la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che introducano per la prima volta questioni non devolute al giudice di appello, salvo contestazione della incompletezza della sintesi dei motivi riportata nella sentenza impugnata o dimostrazione della loro effettiva deduzione nel grado precedente.
- La deduzione in cassazione di un vizio relativo all'applicazione dell'art. 81 c.p. presuppone che la questione sia stata già sottoposta al giudice di merito; in difetto, il motivo è inammissibile per novità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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