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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27448/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno nella parte in cui è stata riconfermata la condanna per i reati ex art. 12, commi 3 e 3-bis, d.lgs. 286/1998 (fatti commessi 2004-2006). Il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 12, commi 3-bis e 3-quater d.lgs. 286/1998: (I) sosteneva che la Corte territoriale avesse implicitamente applicato l'aggravante prevista dall'art. 12, comma 3-bis (aumento se ricorrono due o più ipotesi del comma 3) sebbene tale aggravante fosse stata introdotta dopo il fatto e in mancanza dei presupposti; (II) sosteneva che fosse erronea l'applicazione dell'art. 12, comma 3-quater (divieto di prevalenza o equivalenza delle attenuanti su alcune aggravanti) perché al tempo del fatto l'aggravante 3-bis non era prevista.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del rinvio si fosse attenuto correttamente alle decisioni di questa Corte e del giudice costituzionale, escludendo gli aumenti relativi alla formulazione dell'aggravante dichiarata parzialmente incostituzionale e rideterminando la pena sulla base delle aggravanti superstiti e delle attenuanti applicabili (pena rideterminata a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e Euro 70.000,00 di multa dalla Corte d'appello di Salerno). La Corte di Cassazione ha inoltre considerato generica e manifestamente infondata la doglianza sul divieto di prevalenza/equivalenza delle attenuanti (art.12, comma 3-quater), confermando che tale disciplina si applicava al testo vigente all'epoca del fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3

    Norma sostanziale sulle aggravanti per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; il giudice tiene conto del testo vigente ratione temporis per la determinazione della pena.

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3-bis

    "Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata"

    Aggravante che aumenta la pena se ricorrono due o più ipotesi del comma 3; la Corte ha escluso che il giudice avesse applicato retroattivamente la formulazione introdotta dalla legge 94/2009 e ha verificato l'applicazione solo delle singole aggravanti in vigore al tempo del fatto.

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3-quater

    Stabilisce il divieto di prevalenza o di equivalenza delle circostanze attenuanti, diverse da quelle degli artt. 98 e 114 c.p., sulle aggravanti previste dai commi 3-bis e 3-ter; la Corte ha ritenuto che tale disciplina fosse riferibile al testo vigente all'epoca del fatto e che la censura fosse generica e infondata.

  • Legge n. 94 del 2009, art. 1, comma 26, lett. c)

    Ha introdotto la formulazione dell'art. 12, comma 3-bis (incremento se ricorrono due o più ipotesi); la Corte ha chiarito che quella modifica non è stata retroattivamente applicata oltre i limiti consentiti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 63 del 2022

    "...dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.12, comma 3, lett. d), del d.lgs. n.286 del 1998 - art. 12, comma 3-bis, lett. c-bis) nel testo vigente all'epoca del commesso reato - limitatamente alle parole 'o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti'"

    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la specifica formulazione dell'aggravante; la Cassazione ha applicato la decisione costituzionale escludendo quegli specifici aumenti nella ridenominazione della pena.

  • Codice penale, artt. 98 e 114

    Richiamati come riferimento per le attenuanti particolari escluse dal bilanciamento con le aggravanti dall'art.12, comma 3-quater; la decisione precisa che il divieto di prevalenza riguarda le attenuanti diverse da quelle degli artt. 98 e 114 c.p.

Massime di principio

  • Quando una norma aggravante è stata introdotta dopo il fatto, il giudice deve applicare il testo vigente ratione temporis: le modifiche successive non possono aggravare retroattivamente la posizione dell'imputato.
  • Se la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità parziale di una disposizione aggravante, il giudice di merito deve escludere gli aumenti riferiti alle parti dichiarate illegittime e rideterminare la pena sulla base delle restanti circostanze pertinenti.
  • Le censure generiche che non confrontano in modo specifico le argomentazioni già trattate nelle sentenze rescindenti o che non spiegano in che modo la decisione impugnata avrebbe applicato erroneamente la norma sono inammissibili.
  • La disciplina sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti va interpretata rispetto al testo normativo vigente al momento del fatto; se il divieto di prevalenza si riferisce a un certo assetto normativo, va valutato nel contesto temporale corretto.
  • Il giudice del rinvio deve motivare esplicitamente le proprie scelte di dosimetria della pena e attenersi alle scelte logico‑giuridiche dei precedenti pronunciamenti che hanno inciso sul profilo di legittimità (es. interventi della Corte costituzionale o della Cassazione).

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