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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1037

Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (codificazione)

Normativa europea32016R1037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento codifica e sostituisce il previgente regolamento (CE) n. 597/2009, fissando il quadro unionale per contrastare le importazioni sovvenzionate da paesi terzi quando arrecano pregiudizio all’industria dell’Unione. Esso recepisce in larga misura la terminologia e la struttura dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e le misure compensative, disciplinando l’accertamento della sovvenzione, della specificità, del vantaggio, del pregiudizio e del nesso causale. Sono inoltre regolate in modo dettagliato le fasi procedurali: denuncia, apertura dell’inchiesta, cooperazione delle parti, misure provvisorie, impegni, misure definitive, retroattività, riesami, restituzioni ed estensione delle misure per elusione.

Disciplina le misure compensative dell’Unione contro le importazioni sovvenzionate provenienti da paesi terzi, includendo definizioni, inchieste, dazi provvisori e definitivi, impegni, riesami ed elusione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di qualsiasi prodotto originario o esportato da paesi non membri dell’UE che beneficiano di sovvenzioni compensabili e causano o minacciano di causare un pregiudizio all’industria dell’Unione. Rilevano anche le operazioni tramite paesi intermedi, i casi di esportazioni da paesi terzi verso l’Unione e le pratiche di elusione realizzate dentro o fuori dall’Unione. Sono previste esclusioni e soglie di irrilevanza, in particolare per sovvenzioni minime e per importazioni trascurabili, con regole specifiche per i paesi in via di sviluppo.

Regolamento (UE) 2016/1037 sulla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea

Il regolamento ha natura di codificazione del previgente regolamento (CE) n. 597/2009 e intende rendere più chiara e sistematica la disciplina unionale dei dazi compensativi. La logica di fondo è allineare, per quanto possibile, il diritto dell’Unione all’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, definendo in modo dettagliato i presupposti sostanziali e procedurali dell’intervento antidifensivo.

Finalità e struttura della disciplina

Il regolamento consente l’imposizione di un dazio compensativo quando un prodotto importato nell’Unione beneficia di una sovvenzione concessa da una pubblica amministrazione di un paese terzo e ciò arreca pregiudizio all’industria dell’Unione. La disciplina è costruita su quattro pilastri: accertamento della sovvenzione, verifica della sua specificità, prova del pregiudizio grave o della minaccia di pregiudizio, e dimostrazione del nesso causale. L’intero impianto si applica anche ai casi in cui il prodotto transiti attraverso un paese intermedio, nonché ai fenomeni di elusione delle misure.

Nozione di sovvenzione, vantaggio e specificità

L’articolo 3 individua le forme di intervento pubblico rilevanti: trasferimenti diretti o potenziali di fondi, rinuncia a entrate dovute, fornitura di beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali, acquisto di beni, interventi tramite enti privati incaricati dalla pubblica amministrazione e forme di sostegno dei redditi o dei prezzi ai sensi dell’articolo XVI del GATT 1994. In ogni caso deve risultare un vantaggio per il beneficiario.

L’articolo 4 limita la compensabilità alle sovvenzioni specifiche. La specificità può derivare da una limitazione espressa a determinate imprese, da criteri o condizioni oggettivi non discriminatori non rispettati nella prassi, oppure da elementi fattuali che rivelino un uso limitato o sproporzionato del programma. Sono inoltre considerate specifiche le sovvenzioni legate all’export o all’uso preferenziale di merci nazionali. La prova della specificità deve essere suffragata da elementi diretti.

Calcolo dell’importo compensabile

Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano il periodo di riferimento e il metodo di quantificazione della sovvenzione. L’importo compensabile corrisponde al vantaggio conferito nel corso del periodo dell’inchiesta, normalmente coincidente con l’ultimo esercizio di bilancio del beneficiario, purché siano disponibili dati attendibili. Per il calcolo del vantaggio, il regolamento fornisce regole specifiche per capitale, mutui, garanzie, fornitura o acquisto di beni e servizi, nonché per le ipotesi in cui nel paese interessato manchino valori indicativi affidabili.

Il calcolo avviene per unità di prodotto esportato verso l’Unione. Possono essere dedotti oneri di domanda e spese di accesso alla sovvenzione, nonché imposte o dazi all’esportazione destinati a compensare la sovvenzione. Il regolamento regola anche la ripartizione delle sovvenzioni non collegate a quantità specifiche e il trattamento delle sovvenzioni per capitale fisso o non ammortizzabile.

Prejudizio, minaccia e nesso causale

L’articolo 8 richiede un esame obiettivo del volume delle importazioni sovvenzionate, del loro effetto sui prezzi e della loro incidenza sull’industria dell’Unione. Non basta un singolo indicatore: occorre valutare la combinazione dei fattori e il loro peso complessivo. Il regolamento impone inoltre di esaminare altri fattori noti che possono aver causato il pregiudizio, per evitare attribuzioni improprie alle importazioni sovvenzionate.

La minaccia di pregiudizio grave deve essere fondata su fatti e non su mere ipotesi. Tra gli elementi rilevanti figurano l’incremento delle importazioni, la capacità produttiva dell’esportatore, la pressione sui prezzi e la situazione delle scorte. È prevista anche la valutazione cumulativa degli effetti di importazioni provenienti da più paesi, a condizioni stringenti.

Industria dell’Unione, denuncia e apertura del procedimento

L’articolo 9 definisce l’industria dell’Unione come il complesso dei produttori di prodotti simili nell’Unione o la maggioranza qualificata di essi. Possono essere esclusi i produttori collegati a esportatori o importatori; in circostanze eccezionali può essere considerata una regione distinta dell’Unione come mercato separato, con una valutazione specifica del pregiudizio locale.

L’articolo 10 disciplina la denuncia, che può essere presentata da persone fisiche o giuridiche e da associazioni non dotate di personalità giuridica che agiscono per conto dell’industria dell’Unione. La denuncia deve contenere elementi di prova sulla sovvenzione, sul pregiudizio e sul nesso causale, oltre alle informazioni disponibili su prodotto, paesi interessati, esportatori, importatori e indicatori economici. La Commissione verifica l’adeguatezza delle prove, valuta il sostegno della denuncia da parte dell’industria dell’Unione e decide sull’apertura entro 45 giorni. Sono previste consultazioni con il paese interessato e soglie minime di market share per impedire l’avvio contro importazioni marginali.

Inchiesta, cooperazione e diritti di difesa

L’articolo 11 prevede che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, svolga un’inchiesta unionale simultanea su sovvenzione e pregiudizio. I questionari devono essere risposti entro almeno 30 giorni, con possibili proroghe motivate. Gli Stati membri collaborano fornendo dati, effettuando verifiche e, se del caso, assistendo la Commissione nelle inchieste all’estero. Le parti interessate possono essere sentite, incontrarsi in riunioni di contraddittorio, accedere alle informazioni utilizzate nell’inchiesta e presentare osservazioni documentate.

Sono previste visite di verifica, campionamento nei casi complessi e la possibilità di ricorrere ai dati disponibili se una parte non collabora. Le regole sulla riservatezza impongono la protezione dei segreti d’impresa e la presentazione di riassunti non riservati sufficientemente dettagliati.

Misure provvisorie, impegni e chiusura senza misure

L’articolo 12 consente dazi provvisori solo dopo l’avvio del procedimento, la pubblicazione dell’avviso, un accertamento provvisorio di sovvenzione e pregiudizio e la verifica dell’interesse dell’Unione. Il dazio provvisorio non può eccedere l’importo della sovvenzione accertata provvisoriamente e dura al massimo quattro mesi; l’immissione in libera pratica è subordinata a garanzia.

L’articolo 13 disciplina gli impegni volontari: il paese o l’esportatore può impegnarsi a eliminare o limitare la sovvenzione, modificare i prezzi o cessare le esportazioni sovvenzionate. Se accettati, gli impegni sospendono l’applicazione dei dazi alle importazioni interessate. In caso di violazione o revoca, la Commissione può reintrodurre o applicare dazi provvisori o definitivi. Il regolamento prevede anche la possibilità di chiudere il procedimento senza misure quando la denuncia è ritirata, le misure non sono nell’interesse dell’Unione o la sovvenzione/prejudizio è minimo o trascurabile.

Dazi definitivi, retroattività e durata

L’articolo 15 autorizza l’istituzione di dazi compensativi definitivi quando i fatti siano definitivamente accertati e l’interesse dell’Unione imponga un intervento. Il livello del dazio non deve superare il margine di sovvenzione e deve essere inferiore se un livello più basso basta a eliminare il pregiudizio. È possibile applicare dazi individuali o medi ponderati, specie in caso di campionamento.

L’articolo 16 disciplina la retroattività: in alcuni casi possono essere riscossi dazi su importazioni precedenti la misura provvisoria, ma solo entro limiti rigorosi e in presenza di registrazione delle importazioni e di circostanze gravi. L’articolo 17 stabilisce che le misure restano in vigore per il tempo e nella misura necessari a contrastare le sovvenzioni arrecanti pregiudizio.

Riesami, restituzioni ed elusione

Gli articoli 18-22 regolano i riesami in previsione della scadenza, i riesami intermedi, i riesami accelerati e le restituzioni. Le misure scadono normalmente dopo cinque anni, salvo prova del rischio di persistenza o reiterazione di sovvenzione e pregiudizio. È possibile rivedere le misure se esse non sono più necessarie o se non sono più sufficienti; l’esportatore non esaminato individualmente può chiedere un riesame accelerato per ottenere un’aliquota individuale.

L’importatore può chiedere la restituzione dei dazi se dimostra che la sovvenzione è stata eliminata o ridotta sotto il livello del dazio. La domanda va presentata entro sei mesi e la restituzione va eseguita di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 18 mesi dalla presentazione completa.

L’articolo 23 introduce una disciplina antielusione: le misure possono essere estese a prodotti leggermente modificati, a prodotti o parti spediti tramite paesi terzi o a riorganizzazioni delle vendite che mirino a vanificare le misure. Sono previste inchieste specifiche, registrazione delle importazioni, possibilità di esenzione per operatori non coinvolti e riesame dell’estensione dopo almeno un anno.

Attuazione, comitologia e rapporti con altri atti

L’articolo 24 precisa che i dazi sono imposti con regolamento e riscossi dagli Stati membri, in aggiunta ai normali oneri doganali, ma non possono cumularsi con dazi antidumping per la medesima situazione di dumping o sovvenzione all’esportazione. Il regolamento disciplina inoltre pubblicazione, sospensione delle misure fino a nove mesi prorogabili di un anno, registrazione delle importazioni e flussi informativi mensili dagli Stati membri alla Commissione.

L’articolo 25 rinvia al regolamento (UE) n. 182/2011 per la procedura di comitato; l’articolo 26 disciplina le visite di verifica; gli articoli 27-29 regolano campionamento, omessa collaborazione e riservatezza; gli articoli 30 e 31 impongono la comunicazione dei fatti essenziali e la valutazione dell’interesse dell’Unione, includendo industria, utenti e consumatori.

L’articolo 32 coordina la disciplina con i rimedi multilaterali OMC, prevedendo la sospensione o l’abrogazione dei dazi compensativi se le contromisure internazionali eliminano il pregiudizio. L’articolo 33 chiarisce la complementarità con accordi bilaterali e con specifiche discipline settoriali, in particolare agricole. L’articolo 34 demanda alla Commissione la rendicontazione annuale sull’attuazione delle misure di difesa commerciale.

Abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 35 abroga il regolamento (CE) n. 597/2009. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Principi generali e definizioni

L’articolo 1 consente l’imposizione di un dazio compensativo per compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per fabbricazione, produzione, esportazione o trasporto di un prodotto la cui immissione in libera pratica nell’Unione causi pregiudizio. L’articolo 2 definisce prodotto sovvenzionato, pubblica amministrazione, prodotto simile e pregiudizio. Le operazioni tramite un paese intermedio restano pienamente soggette al regolamento.

Nozione di sovvenzione e specificità

Gli articoli 3 e 4 individuano quando esiste una sovvenzione: contributo finanziario della pubblica amministrazione o sostegno dei redditi o dei prezzi ai sensi del GATT 1994, accompagnato da un vantaggio per il beneficiario. La sovvenzione è compensabile solo se specifica, con criteri di specificità per impresa, gruppo di imprese, area geografica, esportazione e uso preferenziale di merci nazionali. Sono elencate presunzioni e indicatori di specificità, nonché l’esclusione di alcune misure fiscali generali.

Calcolo della sovvenzione e del vantaggio

Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano il periodo dell’inchiesta e il metodo di calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile, normalmente per unità di prodotto esportato verso l’Unione. Sono previste regole per capitale azionario, mutui, garanzie, fornitura o acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, con criteri per valori indicativi, aggiustamenti e ripartizioni temporali. Sono deducibili costi di accesso alla sovvenzione e talune imposizioni all’esportazione.

Accertamento del pregiudizio e del nesso causale

L’articolo 8 richiede prove positive e un esame obiettivo del volume e degli effetti sui prezzi delle importazioni sovvenzionate e della loro incidenza sull’industria dell’Unione. Si valutano anche altri fattori che possono causare pregiudizio, per evitare attribuzioni improprie. È disciplinata la valutazione cumulativa delle importazioni da più paesi e la prova della minaccia di pregiudizio grave.

Industria dell’Unione e casi regionali

L’articolo 9 definisce l’industria dell’Unione come il complesso dei produttori di prodotti simili o la maggioranza di essi; possono essere esclusi i produttori collegati agli esportatori o importatori. È prevista la possibilità di trattare una regione dell’Unione come mercato distinto in circostanze eccezionali e di valutare l’interesse regionale; sono precisati i criteri di collegamento e di controllo tra imprese.

Apertura del procedimento e denuncia

L’articolo 10 stabilisce chi può presentare denuncia, il contenuto minimo della stessa, le soglie di sostegno dell’industria dell’Unione, i termini per l’avvio del procedimento e la consultazione del paese di origine o di esportazione. La Commissione deve decidere sull’apertura entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia e pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale. È ammesso l’avvio d’ufficio in circostanze particolari.

Svolgimento dell’inchiesta

L’articolo 11 impone alla Commissione, con gli Stati membri, un’inchiesta simultanea su sovvenzione e pregiudizio. Sono previsti termini per la risposta ai questionari, visite di verifica, accesso controllato alle informazioni, audizioni e incontri tra le parti, uso del campionamento e conclusione normalmente entro 12 mesi e comunque entro 13 mesi. È disciplinata la cooperazione amministrativa con gli Stati membri e con il paese terzo interessato.

Misure provvisorie

L’articolo 12 consente dazi provvisori solo dopo l’apertura del procedimento, la pubblicazione dell’avviso e un accertamento provvisorio di sovvenzione, pregiudizio e interesse dell’Unione. I dazi non possono essere imposti prima di 60 giorni né oltre nove mesi dall’inizio del procedimento e durano al massimo quattro mesi. L’immissione in libera pratica è subordinata a garanzia.

Impegni e loro violazione

L’articolo 13 consente l’accettazione di impegni volontari del paese o dell’esportatore per eliminare o limitare la sovvenzione o modificare i prezzi. Gli impegni sospendono l’applicazione dei dazi alle importazioni interessate; possono essere rifiutati per difficoltà applicative o di interesse generale. In caso di violazione o revoca, l’accettazione è revocata e possono applicarsi dazi provvisori o definitivi, anche sulla base delle migliori informazioni disponibili.

Chiusura senza misure e soglie minime

L’articolo 14 disciplina la chiusura del procedimento senza misure, in caso di ritiro della denuncia o assenza di necessità di difesa dell’Unione. Le misure sono escluse se la sovvenzione è minima o il volume del commercio o il pregiudizio sono trascurabili. La soglia minima è pari all’1 % ad valorem, elevata al 2 % per alcune importazioni da paesi in via di sviluppo; sono previste soglie specifiche per la trascurabilità del volume.

Dazi definitivi

L’articolo 15 prevede l’istituzione di dazi compensativi definitivi quando vi sia accertamento finale di sovvenzione, pregiudizio e interesse dell’Unione. Il dazio non può superare l’importo della sovvenzione accertata e deve essere inferiore se un livello minore basta a rimuovere il pregiudizio. Sono previsti dazi individuali o medi ponderati in caso di campionamento.

Retroattività

L’articolo 16 regola l’applicazione retroattiva dei dazi provvisori e definitivi, compresa la riscossione definitiva dei dazi provvisori e, in casi eccezionali, l’imposizione retroattiva su importazioni effettuate nei 90 giorni precedenti la misura provvisoria. La retroattività è ammessa anche in caso di violazione o revoca di impegni, nel rispetto delle condizioni di registrazione e audizione degli importatori.

Durata e riesami

Gli articoli 17-22 stabiliscono che le misure durano il tempo necessario e scadono dopo cinque anni salvo riesame in previsione della scadenza. Sono previsti riesami intermedi, riesami accelerati per esportatori non esaminati, domande di restituzione dei dazi, regole procedurali comuni ai riesami e termini massimi per la loro conclusione.

Elusione ed estensione delle misure

L’articolo 23 introduce una disciplina contro l’elusione: le misure possono essere estese a importazioni di prodotti leggermente modificati, provenienti da paesi terzi o dal paese oggetto delle misure, se si prova una modifica della configurazione degli scambi priva di giustificazione economica diversa dall’elusione. Sono previste registrazione, eventuali garanzie, inchieste entro nove mesi, esenzioni per operatori non coinvolti e possibili riesami dell’estensione.

Disposizioni generali di attuazione

L’articolo 24 prevede che i dazi siano imposti con regolamento e riscossi dagli Stati membri, in modo distinto rispetto ai dazi doganali ordinari; un prodotto non può essere contemporaneamente assoggettato a dazi antidumping e compensativi per la stessa situazione. Sono disciplinate pubblicazione, sospensione delle misure fino a nove mesi prorogabili di un anno, registrazione delle importazioni, comunicazioni mensili degli Stati membri e richieste informative della Commissione.

Procedura di comitato e controllo

L’articolo 25 rinvia al regolamento (UE) n. 182/2011 per la procedura di comitato, distinguendo tra procedura consultiva, d’esame e urgente. L’articolo 26 disciplina le visite di verifica presso operatori dell’Unione o in paesi terzi, subordinandole a risposte adeguate e al consenso delle imprese interessate.

Campionamento, omessa collaborazione e riservatezza

Gli articoli 27-29 regolano il campionamento nei casi con numerosi operatori o operazioni, l’uso di dati disponibili in caso di omessa collaborazione e la tutela delle informazioni riservate. Le parti devono fornire riassunti non riservati; le informazioni riservate possono essere disattese se non adeguatamente giustificate, e le informazioni ricevute possono essere usate solo per lo scopo per cui sono state richieste.

Comunicazione delle informazioni e interesse dell’Unione

Gli articoli 30 e 31 disciplinano la disclosure dei fatti essenziali e delle considerazioni principali prima delle decisioni provvisorie e definitive, nonché il sistema di valutazione dell’interesse dell’Unione. Sono coinvolti industria dell’Unione, importatori, esportatori, utenti e consumatori; la Commissione valuta l’impatto complessivo e può non applicare misure se non conformi all’interesse dell’Unione.

Rapporti con rimedi multilaterali e altre norme

L’articolo 32 prevede la sospensione o l’abrogazione dei dazi compensativi quando il prodotto è assoggettato a contromisure nell’ambito della risoluzione delle controversie OMC e tali misure eliminano il pregiudizio. L’articolo 33 chiarisce il rapporto con accordi UE-paesi terzi, regolamenti agricoli e specifiche discipline settoriali, stabilendo una applicazione complementare.

Relazione, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 34 impone alla Commissione di includere informazioni sull’attuazione del regolamento nella relazione annuale sulle misure di difesa commerciale. L’articolo 35 abroga il regolamento (CE) n. 597/2009. L’articolo 36 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialedazi compensativicommercio internazionaleagricoltura

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