Cassazione Civile, Sentenza n. 3218/2023 del 02/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava la fittizietà di una fattura passiva emessa da L.G.L. s.r.l. relativa all'anno 2008, ritenendo l'operazione oggettivamente inesistente sulla base del processo verbale di constatazione (sede abbandonata, mancanza di strutture, ripetuti passaggi della stessa merce tra società riconducibili allo stesso soggetto, rapporti commerciali esclusivi con le società riconducibili ad Attianese Giuseppe e mancato pagamento alla data dell'accesso). In primo grado il ricorso della società era stato dichiarato inammissibile per tardività; in appello la Commissione regionale ha ritenuto il ricorso tempestivo (per effetto dell'istanza di accertamento con adesione) e, sul merito, ha escluso la fittizietà valorizzando il parziale pagamento di un acconto e il mancato conseguimento di vantaggio fiscale da parte della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che la Commissione regionale avesse omesso di valutare fatti storici decisivi (stato di abbandono della L.G.L., rapporti tra le società e riconducibilità al medesimo soggetto, ripetuti passaggi della merce, mancanza di pagamenti alla data dell'accesso) e abbia posto un peso determinante su un elemento (il parziale pagamento) che da solo non è idoneo a superare gli indizi di inesistenza. Ha inoltre stabilito che la deduzione in termini di 'doppia imposizione' è errata: in materia IVA l'emissione di fattura per operazione oggettivamente inesistente esclude il diritto alla detrazione e, quanto all'imposta sul reddito, la deduzione di costi derivanti da operazioni inesistenti costituisce un indebito vantaggio fiscale e non una doppia imposizione. Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, anche per decidere sulle spese.
Norme richiamate
art. 6, d.l. n. 119/2018
La mera dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata non produce effetti se non è accompagnata dalla domanda formale e dalla prova dell'avvenuto pagamento; in mancanza la dichiarazione è irrilevante nel giudizio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurato per omesso esame di fatti storici decisivi: la Corte ha ritenuto che la mancata valutazione di elementi decisivi sulle presunzioni di inesistenza costituisce motivo valido di cassazione.
art. 54, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel contesto IVA: la Corte conferma che la presenza di fattura per operazione oggettivamente inesistente esclude il diritto alla detrazione IVA ai sensi del sistema previsto dal DPR 633/1972.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Rilevato nell'ambito delle norme probatorie e degli obblighi dichiarativi e contestazioni fiscali; utilizzato per sottolineare i principi applicabili al contenzioso tributario.
artt. 2729 e 2697 c.c.
Richiamati con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova: l'amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, dell'inesistenza; spetta poi al contribuente provare l'effettiva esistenza dell'operazione.
art. 115, comma 1, c.p.c.
Riferimento alle prove libere e alla valutazione giudiziale del materiale probatorio; il giudice del merito è chiamato a valutare l'efficacia probatoria degli elementi.
artt. 56 e 109, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Richiamati in relazione alla determinazione del reddito d'impresa: la deduzione di costi relativi ad operazioni inesistenti comporta un indebito vantaggio fiscale e non rileva l'argomento della doppia imposizione.
art. 19, d.P.R. n. 633/1972
Norma sull'IVA; la giurisprudenza citata interpreta che l'emissione di fattura per operazioni inesistenti esclude il diritto alla detrazione dell'IVA indicata in fattura.
art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. (richiami giurisprudenziali)
Richiamati per i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Cassazione può censurare il vizio di motivazione solo quando manca la motivazione essenziale o vi è omesso esame di fatto storico decisivo.
Massime di principio
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di proporre elementi (anche indiziari) che facciano ritenere che l'operazione non è mai avvenuta; tali elementi possono essere la mancanza di strutture, rapporti esclusivi tra soggetti collegati, ripetuti passaggi di merce e assenza di attività reale.
- Il contribuente che riceve una contestazione deve fornire prova dell'effettiva esecuzione dell'operazione; la mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o l'avvenuto pagamento, specialmente se tardivo o parziale, non sono di per sé sufficienti a escludere la simulazione quando sussistono indizi concordanti.
- Il giudice del merito deve effettuare una valutazione analitica e poi complessiva degli indizi (peso dei singoli elementi e sintesi tra essi); l'omessa considerazione di fatti storici decisivi integra vizio di motivazione idoneo a cassazione.
- In materia IVA l'emissione di fattura per operazioni oggettivamente inesistenti esclude il diritto alla detrazione dell'IVA indicata in fattura (principio di cartolarità), per cui non opera la soluzione in termini di 'doppia imposizione'.
- Quanto alla determinazione del reddito d'impresa, l'utilizzo in dichiarazione di costi riconducibili ad operazioni inesistenti determina un indebito vantaggio fiscale e non può essere giustificato con argomenti di doppia imposizione.
- Le dichiarazioni di volontà di aderire a misure deflattive (es. definizione agevolata) sono prive di efficacia processuale se non corredate dall'istanza formale e dalla prova del pagamento; non sospendono né risolvono il merito se non perfezionate.
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