Corte di giustizia, Sentenza C-136/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021. — LU. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Zalaegerszegi Járásbíróság. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Decisione quadro 2005/214/GAI – Esecuzione delle sanzioni pecuniarie – Principio del reciproco riconoscimento – Articolo 5, paragrafo 1 – Reati che danno luogo al riconoscimento e all’esecuzione di decisioni sanzionatorie senza verifica della doppia punibilità del fatto – Articolo 5, paragrafo 3 – Reati per i quali lo Stato membro ha la possibilità di subordinare il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni sanzionatorie alla doppia punibilità del fatto – Controllo da parte dello Stato membro di esecuzione sulla qualificazione giuridica attribuita al reato dallo Stato membro della decisione nel certificato che correda la decisione sanzionatoria. — Causa C-136/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ribadito la logica di fiducia reciproca che governa la decisione quadro 2005/214/GAI sulle sanzioni pecuniarie. Lo Stato di esecuzione non può rimettere in discussione, in via generale, la qualificazione giuridica del reato fatta dallo Stato della decisione nel certificato, se il reato è stato indicato come rientrante in una delle categorie dell'articolo 5, paragrafo 1. Il controllo dello Stato di esecuzione resta confinato ai motivi di diniego espressamente previsti e, in casi eccezionali, alla tutela dei diritti fondamentali.
Riconoscimento ed esecuzione di una sanzione pecuniaria: vincolatività, per lo Stato di esecuzione, della qualificazione del reato operata nello Stato della decisione ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214
La questione giuridica
Se, nell'ambito della decisione quadro 2005/214/GAI sull'esecuzione delle sanzioni pecuniarie, l'autorità dello Stato di esecuzione possa rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione quando ritenga che l'infrazione indicata dallo Stato della decisione nel certificato di cui all'articolo 4 non rientri davvero in una delle categorie dell'articolo 5, paragrafo 1, per le quali non è richiesta la doppia punibilità; e, in caso negativo, se possa comunque contestarne la qualificazione giuridica.
Principio di diritto
L'autorità dello Stato di esecuzione, salvo i motivi di diniego espressamente previsti dalla decisione quadro 2005/214, non può sindacare la qualificazione del reato effettuata dall'autorità dello Stato della decisione nel certificato di cui all'articolo 4: se quest'ultima ha indicato che l'infrazione rientra in una delle categorie dell'articolo 5, paragrafo 1, la decisione deve, in linea di principio, essere riconosciuta ed eseguita senza verifica della doppia punibilità; solo nei casi tassativi previsti dalla decisione quadro può essere opposto un rifiuto.
Norme richiamate
- Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie
- Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 5, paragrafi 1 e 3, della decisione quadro 2005/214/GAI
- Articolo 6 della decisione quadro 2005/214/GAI
- Articolo 7, paragrafi 1, 2, lettera b), e 3, della decisione quadro 2005/214/GAI
- Articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI
- Articolo 6 TUE
Riconoscimento ed esecuzione di una sanzione pecuniaria e qualificazione del reato nel certificato
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Zalaegerszegi Járásbíróság (Ungheria) in un procedimento di esecuzione, in Ungheria, di una sanzione pecuniaria inflitta in Austria a LU. La Corte interpreta la decisione quadro 2005/214/GAI sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, con particolare attenzione al rapporto tra la qualificazione del reato operata dallo Stato della decisione e i poteri dello Stato di esecuzione.
Fatti e procedimento principale
L'autorità amministrativa del distretto di Weiz ha inflitto a LU una sanzione di 80 euro per un illecito amministrativo collegato alla mancata risposta, entro il termine previsto dal diritto austriaco, a una richiesta di indicare il conducente o il soggetto che aveva parcheggiato un veicolo immatricolato a suo nome. La decisione è stata trasmessa al giudice ungherese per l'esecuzione, accompagnata dal certificato previsto dall'articolo 4 della decisione quadro, nel quale l'autorità austriaca ha indicato che l'illecito rientrava nelle "infrazioni al codice della strada" di cui all'articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino.
Il giudice ungherese ha dubitato che tale comportamento potesse davvero essere qualificato come infrazione al codice della strada, ritenendo che si trattasse piuttosto di un mancato rispetto di un ordine dell'autorità. Ha quindi chiesto se, in simili casi, l'autorità dello Stato di esecuzione possa rifiutare l'esecuzione o contestare la qualificazione giuridica operata dallo Stato della decisione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- i considerando 1, 2 e 4 della decisione quadro 2005/214/GAI;
- l'articolo 1, che definisce la nozione di "decisione";
- l'articolo 4, che disciplina la trasmissione della decisione e del certificato;
- l'articolo 5, paragrafo 1, che elenca i reati per i quali non si verifica la doppia punibilità, tra cui le infrazioni al codice della strada;
- l'articolo 5, paragrafo 3, che consente, per i reati non compresi nell'elenco, di subordinare il riconoscimento alla doppia punibilità;
- l'articolo 6, che impone il riconoscimento senza formalità ulteriori;
- l'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, che elenca i motivi di diniego;
- l'articolo 20, paragrafo 3, relativo all'eventuale contrasto con i diritti fondamentali;
- l'articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Ricevibilità
La Corte respinge l'eccezione di irricevibilità sollevata dal governo austriaco. Ribadisce che spetta al giudice nazionale valutare la necessità della domanda pregiudiziale e che le questioni interpretative godono di una presunzione di rilevanza. Inoltre, osserva che la risposta è comunque utile per stabilire se l'autorità dello Stato di esecuzione disponga di un margine per contestare la qualificazione del reato operata dallo Stato della decisione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la decisione quadro 2005/214 mira a rendere efficace l'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni pecuniarie attraverso il principio del reciproco riconoscimento, che impone allo Stato di esecuzione di riconoscere e dare esecuzione alla decisione trasmessa senza formalità aggiuntive, salvo i motivi di diniego espressamente previsti.
Per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 1, la Corte sottolinea che i reati elencati sono quelli punibili nello Stato della decisione e "quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione". Ne deriva che l'autorità dello Stato di esecuzione è, in linea di principio, vincolata alla qualificazione data dall'autorità dello Stato della decisione, anche quanto alla riconduzione del fatto a una delle categorie elencate.
La Corte osserva inoltre che l'articolo 7, paragrafi 1 e 3, prevede motivi di diniego tassativi e una procedura di consultazione con l'autorità dello Stato della decisione prima di rifiutare il riconoscimento. Un potere autonomo di riqualificazione da parte dello Stato di esecuzione sarebbe contrario alla fiducia reciproca e al buon funzionamento del sistema di assistenza reciproca.
Nel caso concreto, la Corte rileva che il certificato trasmesso dall'autorità austriaca qualificava l'infrazione come infrazione al codice della strada e che il giudice del rinvio non aveva indicato elementi che facessero dubitare di una mancata corrispondenza manifesta tra certificato e decisione. Pertanto, non ricorreva una delle ipotesi di diniego di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
La Corte aggiunge che resta salva, in via eccezionale, la facoltà di opporsi al riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, se il certificato solleva una questione di violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali di cui all'articolo 6 TUE.
Dispositivo
La Corte dichiara che l'articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI deve essere interpretato nel senso che l'autorità dello Stato di esecuzione, al di fuori dei motivi di diniego espressamente previsti dalla decisione quadro, non può rifiutare di riconoscere e di eseguire una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria quando l'autorità dello Stato della decisione ha qualificato il reato, nel certificato di cui all'articolo 4, come rientrante in una delle categorie per le quali non è prevista la verifica della doppia punibilità.
Principi operativi per il professionista
La pronuncia conferma che, nel sistema della decisione quadro 2005/214, la contestazione della qualificazione giuridica del fatto non può essere usata come motivo generale di rifiuto nello Stato di esecuzione. Il controllo di quest'ultimo è limitato ai motivi tassativi di diniego, mentre la qualificazione della categoria di reato nel certificato dello Stato della decisione è, di regola, vincolante.
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