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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04095/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un ex legale rappresentante e socio accomandatario di una società fallita, di un’ingiunzione di pagamento relativa a sanzioni IVA per gli anni 1990 e 1991, collegate a una cartella di pagamento. Il contribuente ha dedotto di non aver mai ricevuto la cartella richiamata nell’ingiunzione e ha sostenuto l’inesistenza o nullità dell’atto conseguente per mancata previa notificazione della cartella, oltre alla prescrizione del credito per il lungo tempo trascorso tra la data di notifica indicata nella cartella e quella dell’ingiunzione, nonché l’illegittimità della cartella per difetto di previo atto di irrogazione delle sanzioni. La CTR ha accolto il gravame ritenendo non provata la notifica della cartella al contribuente. In cassazione la società concessionaria ha dedotto, con due motivi, che la dichiarazione di fallimento priva il fallito della legittimazione sostanziale e processuale, sicché la notifica al curatore dovrebbe valere come notifica al fallito, e che, essendo rituale la notifica al curatore, l’impugnazione dell’ingiunzione non poteva far valere vizi degli atti presupposti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva sulle questioni attribuibili al concessionario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società concessionaria, ritenendo infondate le censure sulla pretesa equiparazione tra notifica al curatore e notifica al fallito e sulla preclusione all’impugnazione dei vizi degli atti presupposti. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate perché tardivo, trattandosi di ricorso adesivo soggetto al termine ordinario di impugnazione. Le spese sono state poste a carico in solido dei ricorrenti, con ulteriore condanna agli oneri di legge.

Norme richiamate

  • artt. 43 e 44 l. fall.

    La dichiarazione di fallimento comporta il trasferimento della legittimazione processuale alla curatela, ma non esclude che, ai fini della opponibilità degli atti tributari, il fallito possa conservare un interesse e, in certe condizioni, la legittimazione a impugnare atti non notificati anche a lui.

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che, essendo stata notificata la cartella al curatore, l’atto successivo sarebbe validamente fondato e non impugnabile per vizi del precedente, ma la Corte non accoglie tale tesi.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte considera impugnabile l’atto consequenziale notificato al contribuente, che può far valere anche i vizi dell’atto prodromico non ricevuto, se ne sia venuto a conoscenza tramite l’atto successivo.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il termine per ricorrere decorre solo dal momento in cui il contribuente abbia piena conoscenza dell’atto e della relativa documentazione, onere che deve essere provato dall’Amministrazione.

  • art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate sulle questioni riferibili al concessionario, ma il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività.

  • art. 334 c.p.c.

    Le regole sull’impugnazione tardiva si applicano solo all’impugnazione incidentale in senso stretto e non al ricorso adesivo successivo, che resta soggetto al termine ordinario.

  • artt. 370 e 371 c.p.c.

    La Corte precisa che la disciplina dell’impugnazione incidentale tardiva non si applica al ricorso adesivo della parte già intimata, il quale deve essere proposto nei termini ordinari.

  • art. 325 c.p.c.

    Qualsiasi ricorso successivo al primo, anche se adesivo, deve essere proposto nel termine breve ordinario di impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Il ricorso incidentale dell’Agenzia è tardivo perché proposto oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 24 Cost.

    La lettura sistematica delle norme in materia fallimentare e tributaria è ricondotta alla garanzia del diritto di difesa del contribuente fallito che non abbia ricevuto conoscenza piena dell’atto impositivo.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la notifica dell’atto impositivo al solo curatore fallimentare non rende automaticamente opponibile l’atto al fallito tornato in bonis: l’efficacia verso quest’ultimo dipende dalla sua effettiva e piena conoscenza dell’atto e della relativa documentazione.
  • Il fallito, quando il curatore rimanga inerte, può eccezionalmente impugnare l’atto tributario non ricevuto personalmente, per tutelare il proprio diritto di difesa contro pretese divenute definitive solo nei confronti della procedura.
  • La decorrenza del termine di impugnazione per il fallito non può essere fatta discendere da notizie generiche o da mere risultanze della procedura concorsuale; occorre la prova della trasmissione integrale dell’atto e degli elementi necessari per comprenderne la pretesa.
  • Chi invoca la tardività dell’impugnazione del fallito deve provare il momento di effettiva conoscenza dell’atto da parte del contribuente.
  • Il ricorso adesivo della parte già costituita non beneficia del regime dell’impugnazione incidentale tardiva: deve essere proposto entro il termine ordinario di impugnazione, a pena di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiurisdizione
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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