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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26276/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato, in sede esecutiva, aveva chiesto alla Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, di escludere l'aggravante del metodo mafioso riferita a una rapina già oggetto di sentenza irrevocabile. Sosteneva che il fatto fosse stato commesso nel 2008, cioè prima dell'epoca di operatività della locale di 'ndrangheta richiamata a fondamento dell'aggravante, e che un diverso coimputato indicato come ideatore del fatto fosse stato assolto dal reato associativo in altro procedimento. La Corte di appello ha dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo che la censura esulasse dai poteri del giudice dell'esecuzione e che non potesse essere riqualificata come revisione. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta violazione dell'art. 666 c.p.p. e si lamentava la motivazione eccessivamente sintetica dell'ordinanza, oltre alla mancata considerazione dei dati temporali e dell'assoluzione del presunto ideatore della rapina.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che il giudice dell'esecuzione non può emendare un errore di diritto già devoluto e deciso nei gradi di cognizione mediante i mezzi ordinari di impugnazione, salvo il caso di pena illegale in senso stretto. Nel caso concreto, la questione atteneva alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso applicata al fatto di rapina già definitivamente accertato e già esaminata nei giudizi di impugnazione, sicché non era consentito un nuovo giudizio di merito in executivis. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    disciplina il procedimento di esecuzione, ma non consente al giudice dell'esecuzione di riesaminare questioni di merito già decise nei giudizi di cognizione e devolute agli ordinari mezzi di impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di rigetto del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 27, terzo comma, Cost.

    richiamato per ribadire che l'intervento sul trattamento sanzionatorio illegale serve a ricondurre la pena entro i parametri legali in funzione anche della finalità rieducativa.

  • art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203

    richiamato nel precedente di legittimità citato come esempio di aggravante la cui contestazione, già scrutinata nei gradi di merito, non può essere riproposta in sede esecutiva.

  • artt. 23 e seguenti c.p.

    evocati per delimitare la nozione di pena illegale in relazione a genere, specie e quantità delle pene previste dall'ordinamento.

  • artt. 65 e seguenti c.p.

    richiamati per i criteri legali di determinazione della pena in presenza di più circostanze aggravanti.

  • artt. 71 e seguenti c.p.

    richiamati per i criteri legali di determinazione della pena in caso di concorso di reati.

Massime di principio

  • In sede di esecuzione il giudice può intervenire sul trattamento sanzionatorio solo quando la pena sia illegale in senso stretto, ossia quando sia priva di base normativa, ecceda i limiti legali o sia di genere/specie diverso da quello previsto dalla legge.
  • Non è consentito utilizzare l'incidente di esecuzione per correggere errori di diritto o per ottenere una nuova valutazione di questioni già devolute e decise nei gradi di merito mediante gli ordinari mezzi di impugnazione.
  • L'illegalità della pena va verificata con riferimento al fatto definitivamente accertato e alla sua qualificazione giuridica ormai coperta da giudicato; non può fondarsi su una rivisitazione o rimodulazione del fatto storico.
  • Quando la doglianza investe la persistenza o la sussistenza di una circostanza aggravante già scrutinata in cognizione, il rimedio esperibile resta quello impugnatorio e non l'intervento correttivo del giudice dell'esecuzione.
  • Il giudice dell'esecuzione può ricondurre la pena entro i parametri legali solo per rimuovere un vero abuso del potere sanzionatorio, non per sostituire una nuova valutazione di merito a quella definitivamente compiuta.
  • La nozione di pena illegittima è più ampia di quella di pena illegale, ma solo quest'ultima legittima l'intervento del giudice dell'esecuzione dopo il giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

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