Sentenza n. 23/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 477 del 29 aprile 2022, recante “riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dall’emergenza COVID-19 sostenuti dagli erogatori privati accreditati, nel biennio 2020-2021, e quantificazione dei conseguenti ristori economici”, con i relativi allegati, limitatamente agli importi riconosciuti alla ricorrente; della deliberazione della Giunta Regionale n. 673 del 16 giugno 2022, di correzione di alcuni errori materiali della deliberazione della Giunta Regionale n. 477/2022; nonché di tutti gli altri atti ad essa presupposti, preordinati, antecedenti, consequenziali e comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DGR regionale di riconoscimento e quantificazione dei ristori COVID-19 per gli erogatori privati accreditati, come corretta da successiva DGR, limitatamente agli importi riconosciuti alla ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, concessionaria della gestione ventennale di una struttura ospedaliera, ha contestato gli importi riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis, del d.l. n. 34/2020 per gli anni 2020-2021. Ha dedotto, in particolare, la determinazione unilaterale degli importi senza confronto con gli operatori, il difetto di motivazione e di istruttoria, l'erroneo richiamo a una precedente deliberazione regionale che non contemplava la struttura, l'illegittima utilizzazione del Piano economico-finanziario quale parametro anziché dei budget contrattuali previsti dalla concessione, nonché l'incongruenza tra il budget assunto a riferimento e il ristoro liquidato. In subordine, ha sostenuto che, ove fosse stato utilizzato il budget determinato dall'Azienda ULSS per il 2020, i ristori sarebbero comunque stati calcolati in modo non coerente. La ricorrente ha inoltre lamentato che l'importo riconosciuto fosse inferiore ai costi fissi sostenuti durante la pandemia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione del contraddittorio, rilevando che l'art. 4 del d.l. n. 34/2020 e il d.m. 12 agosto 2021 non prevedono specifici adempimenti procedimentali di confronto con i singoli operatori. Ha ritenuto sufficientemente comprensibili i criteri utilizzati dalla Regione, nonostante il generico richiamo a una DGR non applicabile alla struttura, poiché dagli atti emergeva che il contributo era stato determinato assumendo come riferimento il budget 2020 comunicato dall'Azienda ULSS e ricavato dal PEF. Il giudice ha qualificato il ristoro come contributo eccezionale e discrezionale, non come indennizzo o risarcimento, chiarendo che il 90% del budget costituisce un limite massimo e non una misura automaticamente dovuta. Anche il budget 2020 rappresenta un limite massimo di riferimento e non impone l'uso del budget contrattuale quale parametro unico né il riconoscimento di una percentuale predeterminata. L'utilizzo del PEF non è stato ritenuto irragionevole o manifestamente ingiustificato, poiché esso esprime ricavi e costi presumibili e può costituire un criterio coerente con la finalità di compensare le mancate entrate, pur restando al di sotto del budget contrattuale massimo. La ricorrente avrebbe dovuto dimostrare un'assoluta e macroscopica inadeguatezza o illogicità del contributo, mentre la doglianza relativa alla mancata copertura dei costi fissi è stata ritenuta generica e non provata. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 4, commi 1, 2 e 5-bis, d.l. n. 34/2020
«Le Regioni e le Province autonome ... possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato ...»
La disciplina emergenziale consente, ma non impone in misura predeterminata, il riconoscimento di un contributo fino al 90% del budget 2020; il budget e la percentuale costituiscono limiti massimi, mentre la quantificazione concreta è rimessa alla discrezionalità regionale, nel rispetto dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale.
art. 8-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Il richiamo agli accordi e ai contratti stipulati per l'anno 2020 individua il quadro nel quale opera il contributo emergenziale, senza attribuire automaticamente all'operatore il diritto a una percentuale determinata del budget contrattuale.
d.m. 12 agosto 2021
Attua sul piano nazionale la disciplina dell'art. 4 del d.l. n. 34/2020 relativa ai ristori e agli incrementi tariffari per gli erogatori privati accreditati.
Massime di principio
- Il contributo previsto dalla disciplina emergenziale COVID-19 in favore delle strutture private accreditate è una misura eccezionale, facoltativa e discrezionale, distinta dall'indennizzo e dal risarcimento, sicché la struttura vanta un interesse legittimo alla valutazione della propria posizione, ma non un diritto soggettivo a un importo predeterminato.
- Il riferimento normativo al riconoscimento di un contributo «fino al 90 per cento del budget» stabilisce un limite massimo e non impone né l'erogazione della percentuale massima né un calcolo automatico e proporzionale rispetto al budget considerato.
- Ai fini della quantificazione del contributo emergenziale, il budget 2020 opera come limite massimo di riferimento; l'amministrazione può utilizzare, con adeguata motivazione e senza manifesta illogicità, un parametro inferiore desunto dal Piano economico-finanziario, quando tale documento rappresenti i ricavi e i costi presumibili dell'attività e sia coerente con la finalità di ristorare le mancate entrate.
- In presenza di un potere ampiamente discrezionale di quantificazione del ristoro, l'illegittimità della determinazione richiede la dimostrazione di un'assoluta e macroscopica inadeguatezza o illogicità del contributo; la mera allegazione della mancata copertura dei costi fissi, non accompagnata da adeguata prova, non è sufficiente.
- Quando la disciplina sostanziale e attuativa non prevede specifici adempimenti di confronto con i singoli operatori, la determinazione regionale dei contributi non è illegittima per il solo fatto di essere stata adottata senza un contraddittorio individuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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