Sentenza n. 788/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.571,40 per retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., della sentenza n. 183/2025 del Tribunale ordinario di Cremona, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle euro 1.571,40 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 maggio 2025; il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 16 ottobre 2025, quindi dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto l’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza del Tribunale ordinario era passata in giudicato, come risultante dall’attestazione della cancelleria, e che ricorreva quindi la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, escludendo ogni ostacolo alla proposizione del giudizio di ottemperanza. Richiamando la riforma dell’art. 475 c.p.c. operata dal d.lgs. n. 149/2022, il giudice ha precisato che non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva sulla sentenza, essendo sufficiente il rilascio in copia conforme all’originale. Il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante pagamento dell’importo di euro 1.571,40, degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e degli interessi maturati dalla formazione del giudicato sino al saldo ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo e Brescia, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 90 giorni dalla richiesta della parte. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di chiedere l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; il TAR ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rende esperibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Consente, nell’ambito dell’ottemperanza, il riconoscimento degli interessi maturati dalla formazione del giudicato sino al saldo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e, una volta decorso inutilmente, non impedisce la proposizione del giudizio di ottemperanza contro l’amministrazione statale.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma del processo civile richiamata dal giudice, per iniziare l’esecuzione forzata non è più necessaria la formula esecutiva, ma è sufficiente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale.
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014
Il giudice lo ha richiamato per giustificare la riduzione del compenso professionale in presenza di posizioni processuali e sostanziali identiche nell’ambito di ricorsi seriali.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia imposto a un’amministrazione pubblica il pagamento di una somma di denaro.
- Prima di agire esecutivamente contro un’amministrazione statale per il pagamento di somme di denaro deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; decorso inutilmente tale termine, il creditore può proporre il giudizio di ottemperanza.
- Dopo la riforma dell’art. 475 c.p.c. richiamata dal giudice, per l’esecuzione forzata non è richiesta l’apposizione della formula esecutiva sulla sentenza, essendo sufficiente il rilascio di una copia conforme all’originale.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione all’ordine di esecuzione impartito in sede di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, il quale opera quale organo ausiliario del giudice e sostituisce l’amministrazione nell’adozione degli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato.
- Nell’ottemperanza di una sentenza di condanna al pagamento di somme, possono essere imposti all’amministrazione anche gli interessi maturati dalla formazione del giudicato sino al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.
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