Cassazione Civile, Ordinanza n. 28721/2022 del 04/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una successione testamentaria: due figlie del testatore avevano agito per la riduzione delle disposizioni del testamento pubblico, sostenendo la lesione della loro quota di legittima e chiedendo l’attribuzione della porzione riservata. In primo grado era stato accertato che le attrici avevano subito una lesione di legittima, ma il giudice aveva escluso che il lascito di lire 500.000 a ciascuna potesse essere qualificato come legato in sostituzione di legittima. In sede di rinvio dopo una precedente cassazione, la Corte d’appello ha invece ritenuto che quel lascito costituisse legato in sostituzione di legittima e ha escluso la rinuncia, anche implicita, delle sorelle al medesimo, rigettando tutte le domande. Con il ricorso per cassazione, gli eredi delle attrici hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 383 e 394 c.p.c. per mancato esatto rispetto dei limiti del giudizio di rinvio e dell’enunciato della precedente sentenza di cassazione; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo all’effettiva consegna delle somme di lire 500.000, ritenuta rilevante per verificare la conferma del legato; 3) violazione degli artt. 551 e 2729 c.c. per avere il giudice di rinvio operato una valutazione parcellizzata, senza considerare il comportamento complessivo delle parti, la struttura del testamento e un atto del 31 gennaio 1959; 4) omesso esame delle richieste oggetto dell’appello incidentale, da riesaminare in caso di accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente interpretato il dictum della precedente cassazione e che le indagini indicate fossero tra loro dipendenti: una volta esclusa la rinuncia al legato, diveniva superfluo accertare l’eventuale effettiva dazione delle somme e la conseguente conferma del legato. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 551 e 2729 c.c., rilevando che la Corte d’appello aveva comunque svolto una valutazione complessiva degli elementi rilevanti per la qualificazione del lascito come legato in sostituzione di legittima. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi formulati ai sensi dei nn. 4 e 5, pur diversamente rubricati, sono stati trattati come censura unica e respinti perché non era ravvisabile né violazione dei limiti del giudizio di rinvio né omesso esame di un fatto decisivo.
art. 383 c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta violazione dei poteri del giudice di rinvio; la Corte ha escluso che il giudice di rinvio abbia ecceduto i limiti fissati dalla precedente cassazione.
art. 394 c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta violazione delle regole del giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto corretta l’attività del giudice di rinvio.
art. 551 c.c.
La Corte ha ribadito che, una volta qualificato il lascito come legato in sostituzione di legittima, la verifica della rinuncia e dell’eventuale dazione della somma segue una sequenza logica dipendente dalle risultanze probatorie.
art. 2729 c.c.
Richiamato per contestare l’uso delle presunzioni; la Corte ha ritenuto che la valutazione complessiva degli elementi fattuali sia stata comunque effettuata dal giudice di rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla precedente sentenza di cassazione, ma conserva il potere di escludere, per ragioni logiche e probatorie, l’esame di questioni ulteriori che risultino superflue rispetto all’accertamento già svolto.
- Quando la rilevanza di un ulteriore accertamento dipende logicamente dall’esito di un primo accertamento preliminare, il mancato esame del secondo non integra vizio se il primo è stato negativamente risolto.
- La qualificazione di una disposizione testamentaria come legato in sostituzione di legittima deve essere ricostruita valutando unitariamente il contenuto del testamento e gli elementi extratestamentari rilevanti, senza arrestarsi a letture isolate e frammentarie.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è fondata quando risulta che il giudice di merito abbia comunque considerato il nucleo fattuale dedotto e lo abbia ritenuto non determinante ai fini della decisione.
- In tema di legato in sostituzione di legittima, una volta esclusa la rinuncia al legato, diviene inutile accertare l’eventuale avvenuta consegna della somma ai fini della perdita del diritto alla legittima, poiché l’incidenza giuridica di tale consegna presuppone la diversa verifica della rinuncia.
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