Cassazione Penale, Sentenza n. 126/2022 del 05/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per minaccia aggravata e di questioni processuali: 1) vizi di motivazione relativi alla valutazione della prova e alla mancata modifica delle spese liquidate in primo grado anche in favore delle parti civili estromesse (Rampello Carmela e Rampello Cristina); 2) violazione di legge e vizi di motivazione circa l'effettiva carica intimidatoria delle minacce contestate; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilita ex art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche, deducendo occasionalita del fatto e incensuratezza dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili, nel resto, i motivi di ricorso ritenuti generici e privi di specifica correlazione con la motivazione impugnata, confermando la condanna per minaccia aggravata. Tuttavia ha accolto parzialmente il primo motivo nella parte relativa all'omessa revoca della condanna alle spese sostenute in primo grado dalle parti civili successivamente estromesse, annullando la sentenza limitatamente a questo punto e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per il nuovo esame e la rideterminazione delle spese. Ha inoltre condannato il ricorrente a rifondere le spese di questo grado alla parte civile Salvo Phillys, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La Corte afferma che la mera occasionalita del fatto e l'assenza di precedenti non comportano automaticamente l'applicazione dell'esimente per particolare tenuita. Occorre una valutazione complessiva e motivata della non abitualita e della effettiva lieve offensivita dell'evento; pertanto l'accertata non abitualita non determina di per se l'operativita dell'articolo.
Disciplina sulle spese processuali
La Corte sottolinea l'obbligo di rimodulare le spese liquidate in primo grado quando, in appello, vengano estromesse parti civili assistite dallo stesso difensore: le spese devono essere rideterminate con riferimento esclusivo alle parti civili rimaste, non potendo persistere l'onere per l'imputato verso soggetti non piu titolari di statuizioni favorevoli.
Massime di principio
- Le censure di motivazione devono essere specifiche e direttamente correlate al contenuto della motivazione impugnata; argomentazioni generiche sono spesso dichiarate inammissibili.
- La valutazione della attendibilita della persona offesa e dei testimoni puo basarsi sulla convergenza dei racconti e su riscontri estrinseci; decisioni motivate su questi punti sono difficilmente sindacabili in cassazione.
- Per valutare la idoneita intimidatoria di minacce non basta il contenuto verbale: il contesto e la condotta complessiva (es. gesti violenti, tentativi di effrazione) sono elementi decisivi.
- L'applicazione dell'art. 131-bis richiede una valutazione dettagliata della particolare tenuita del fatto; assenza di precedenti e occasionalita non costituiscono di per se condizioni sufficienti.
- In caso di estromissione di parti civili in appello, il giudice d'appello ha il dovere di rideterminare le spese processuali rispetto alle parti rimaste, evitando di mantenere oneri verso soggetti estromessi.
- La cassazione puo annullare parzialmente una sentenza e rinviare limitatamente a profili formali o economici senza incidere sulla sostanza della condanna penale confermata.
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