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Sentenza

Sentenza del 17/04/2019 n. 10665 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

H. S.p.A. aveva impugnato il diniego di rimborso dei dazi pagati per l'importazione di carne risultata avariata e quindi difettosa. Dopo l'accoglimento del ricorso da parte della C.T.P. di Savona, la C.T.R. della Liguria aveva riformato la decisione, ritenendo la società decaduta dal termine semestrale per chiedere la distruzione della merce e rilevando che il campione esaminato all'importazione appariva in buono stato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, ma l'impugnazione è stata notificata oltre il termine previsto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. La sentenza della C.T.R., depositata il 13 novembre 2013, doveva essere impugnata entro il 13 maggio 2014; il ricorso è stato invece notificato il 20 maggio 2014. H. S.p.A. è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Dogane le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre alle spese prenotate a debito, ed è stata dichiarata tenuta al pagamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49

    La norma comporta l'applicazione, nel processo tributario, delle disposizioni del codice di procedura civile richiamate per il giudizio di cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 327

    Il termine per proporre l'impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria.

    Il termine semestrale per il ricorso per cassazione decorre dal deposito della sentenza, indipendentemente dall'avvenuta comunicazione alle parti da parte della cancelleria.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 136

    La C.T.R. aveva ritenuto applicabile un termine decadenziale semestrale per richiedere la distruzione dei prodotti avariati, con conseguente perdita del diritto al rimborso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto, se ne ricorrono i presupposti, a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione.

  • D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37

    I parametri ministeriali sono stati utilizzati per liquidare le spese legali del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il termine ordinario per proporre ricorso per cassazione decorre dal deposito della sentenza in cancelleria, anche se la parte non ha ricevuto una comunicazione o una notifica della decisione.
  • Il rispetto dei termini processuali è una condizione preliminare: se l'impugnazione è tardiva, il giudice può dichiararla inammissibile senza esaminare i motivi relativi al merito della controversia.
  • È necessario calcolare il termine a partire dalla data ufficiale di deposito e notificare l'impugnazione entro l'ultimo giorno utile, considerando anche eventuali regole di computo e sospensioni applicabili.
  • La parte che perde il giudizio per inammissibilità può essere condannata alle spese e al pagamento di un ulteriore contributo unificato.

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