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Sentenza

Sentenza n. 2204/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione consiliare di non approvazione del DUP 2026/2028, decreto regionale di scioglimento del consiglio comunale e atti commissariali di approvazione del DUP e del bilancio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e amministrazioni regionali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare del 23 febbraio 2026 con cui il DUP 2026/2028 era stato dichiarato non approvato, nonché il successivo decreto del Presidente della Regione Siciliana di scioglimento del consiglio comunale e gli atti del commissario ad acta di approvazione del DUP e del bilancio. I primi quattro motivi deducevano la violazione degli artt. 54 e 55 del regolamento consiliare, l’eccesso di potere per sviamento, nonché l’illegittimità delle modalità di votazione, che avrebbero combinato il voto per alzata e seduta con l’appello nominale senza una preventiva deliberazione consiliare. Con il quinto e il sesto motivo i ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 31 e 53 del regolamento consiliare, il difetto del quorum strutturale al momento della votazione e della proclamazione dell’esito, il travisamento dei fatti e la contraddittorietà del verbale rispetto alla videoregistrazione della seduta. In particolare, sostenevano che alcuni consiglieri, tra cui una ricorrente, avessero abbandonato l’aula prima della conclusione della votazione, determinando la presenza di soli otto consiglieri a fronte del quorum minimo di nove. Con l’ultimo motivo veniva dedotta l’illegittimità derivata del decreto di scioglimento e degli atti commissariali. In udienza la parte ricorrente ha inoltre chiesto una verificazione sulla videoregistrazione della seduta.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente qualificato la controversia come soggetta al rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. e), c.p.a., applicabile oggettivamente alle controversie relative ai provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e agli atti connessi alla loro formazione e funzionamento, indipendentemente dalla causa dello scioglimento e dal comportamento processuale delle parti. Nel merito ha respinto i primi quattro motivi, ritenendo che, anche a voler ammettere irregolarità nella combinazione delle modalità di voto, i ricorrenti non avessero dimostrato alcuna incidenza concreta sul risultato, che risultava di otto voti contrari e un’astensione. Le eventuali violazioni sono state quindi qualificate come mere irregolarità formali non invalidanti, non essendo stata dimostrata una manipolazione delle manifestazioni di voto o un’alterazione dell’esito. Ha respinto anche le censure relative al quorum strutturale e al travisamento, valorizzando il verbale della seduta, dal quale risultava che il numero legale era venuto meno solo dopo la conclusione della votazione e che il quorum era stato previamente verificato. Il verbale del consiglio comunale è stato qualificato come atto pubblico dotato di fede privilegiata fino a querela di falso ai sensi dell’art. 2700 c.c.; la videoregistrazione, pur istituzionale, non può superare tale efficacia probatoria in assenza di una querela di falso vittoriosamente esperita. È stata quindi esclusa la possibilità per il giudice amministrativo di sostituire alle risultanze del verbale la diversa ricostruzione desumibile dal filmato. L’infondatezza delle censure contro la deliberazione consiliare ha comportato il rigetto anche dell’illegittimità derivata del decreto regionale di scioglimento e degli atti commissariali. Il ricorso è stato integralmente respinto; le eccezioni di rito del Comune sono state assorbite e le spese sono state compensate per la natura interpretativa delle questioni e la peculiarità degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 1, lett. e), c.p.a.

    provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento

    Il rito abbreviato si applica oggettivamente alle controversie aventi a oggetto lo scioglimento degli organi di governo degli enti locali e gli atti connessi, quale che sia la ragione dello scioglimento e la norma sostanziale applicata.

  • art. 170, comma 1, d.lgs. 267/2000

    È richiamato quale base normativa dell’approvazione del Documento unico di programmazione sottoposto al consiglio comunale.

  • art. 109-bis O.R.EE.LL.

    È indicato quale fondamento della procedura conseguente alla mancata approvazione del DUP e del bilancio, compreso l’esercizio dei poteri sostitutivi e lo scioglimento del consiglio comunale.

  • art. 97, comma 4, lett. a), d.lgs. 267/2000

    Attribuisce al segretario comunale funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali, nonché la cura della verbalizzazione.

  • art. 2700 c.c.

    L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

    Il verbale della seduta consiliare, quale atto pubblico, fa fede privilegiata dei fatti attestati fino a querela di falso; in assenza di tale giudizio, il giudice amministrativo non può disattenderne le risultanze sulla base di una videoregistrazione.

  • artt. 54 e 55 del regolamento del consiglio comunale di Priolo Gargallo

    Disciplinano rispettivamente il voto per alzata e seduta e il voto per appello nominale; l’eventuale irregolarità nella scelta o combinazione delle modalità di voto non determina l’illegittimità se non è dimostrata un’incidenza concreta sull’esito.

  • artt. 31 e 53 del regolamento del consiglio comunale di Priolo Gargallo

    Regolano il quorum strutturale e le verifiche del numero legale; la censura relativa alla loro violazione è stata respinta sulla base delle risultanze fidefacenti del verbale, che attestavano la permanenza del quorum fino alla conclusione della votazione.

Massime di principio

  • Le controversie relative allo scioglimento degli organi di governo degli enti locali e agli atti connessi alla loro formazione e al loro funzionamento sono soggette oggettivamente al rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lett. e), c.p.a., indipendentemente dalla causa concreta dello scioglimento e dal comportamento processuale delle parti o del giudice.
  • Le irregolarità formali nelle modalità di votazione di un organo collegiale non determinano l’illegittimità della deliberazione se il ricorrente non dimostra che esse abbiano inciso concretamente sulla genuinità delle manifestazioni di voto o alterato il risultato finale.
  • Il verbale della seduta di un consiglio comunale è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 2700 c.c.; la sua efficacia fidefacente non può essere superata, nel giudizio amministrativo, mediante una diversa ricostruzione fondata su una videoregistrazione, se non è stata proposta e vittoriosamente definita una querela di falso.
  • Quando il verbale consiliare attesta che il quorum strutturale è sussistito fino alla conclusione della votazione e che è venuto meno solo successivamente, tale ricostruzione non può essere disattesa dal giudice amministrativo in assenza di querela di falso.
  • La deduzione di illegittimità derivata degli atti di scioglimento e degli atti commissariali non può essere accolta se sono infondate le censure rivolte all’atto consiliare presupposto.

Come è indicizzato

MaterieScioglimento dei consigli comunaliOrgani degli enti localiDecisione e riti speciali
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potereDifetto di istruttoria

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