Cassazione Civile, Ordinanza n. 18422/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento e un avviso di recupero relativi all'anno d'imposta 2003, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto costi ritenuti non inerenti, contestando la deducibilità e la detraibilità dell'IVA in relazione ad acquisti di mobili, arredi, attrezzature e piante ornamentali destinati a una struttura alberghiera ancora non operativa. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della società, ritenendo che tali acquisti fossero comunque riferibili all'attività d'impresa e, in particolare, alla realizzazione dell'Hotel Villa Peretti, costruito dalla stessa società con finanziamento agevolato ex l. 488/1992. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso originario cumulativo contro due atti autonomi; 2) violazione delle norme processuali e del principio di non contestazione, lamentando omessa pronuncia sul motivo d'appello e motivazione apparente per adesione acritica alla CTU; 3) violazione delle norme tributarie e civilistiche sull'inerenza e sulla prova, sostenendo che nel 2003 la società svolgeva solo attività di costruzione e non ancora attività alberghiera, sicché gli acquisti non potevano dirsi inerenti all'esercizio dell'impresa alberghiera.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla società controricorrente, ma ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, osservando comunque che nel processo tributario è ammissibile il ricorso cumulativo avverso atti distinti quando si controverta su questioni identiche. Ha poi dichiarato inammissibile anche il secondo e il terzo motivo, perché le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ritenuto, in ogni caso, non erronea la motivazione dei giudici di merito, che avevano valorizzato la costruzione diretta dell'albergo da parte della società e il collegamento funzionale degli acquisti all'attività imprenditoriale futura, anche se ancora non avviata nel 2003. L'Agenzia è stata condannata alle spese; quanto al contributo unificato, la Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio nei confronti dell'Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento materiale mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
La semplice affermazione di contrasto con la giurisprudenza di legittimità non basta a integrare la condizione di ammissibilità se non sono indicate specificamente le decisioni e gli argomenti dell'orientamento contestato.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, ma le doglianze sono state reputate inammissibili o infondate.
art. 103 c.p.c.
Nel processo tributario è applicabile, in via compatibile, per consentire il ricorso congiunto contro atti distinti quando le questioni controverse siano identiche.
art. 18 d.lgs. n. 546/1992
comma 2, lett. e) e comma 4
È invocato dall'Ufficio per sostenere l'inammissibilità del ricorso originario; la Corte non accoglie la censura.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione viene richiamato dall'Agenzia, ma la censura è dichiarata inammissibile perché tende a una rivalutazione del merito.
art. 113 c.p.c.
È evocato insieme alle norme tributarie per contestare la valutazione dell'inerenza dei costi, ma la doglianza è ritenuta inammissibile perché meramente di merito.
art. 75 TUIR
Richiamato come disciplina allora vigente dell'inerenza/deducibilità dei costi; la Corte rileva che la censura dell'Ufficio pretendeva una nuova valutazione dei fatti.
art. 109 TUIR
È menzionato come norma attuale in materia di inerenza, ma la Corte non ne fa applicazione diversa da quella già operata dai giudici di merito.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dall'Ufficio a sostegno della tesi sull'inerenza e sulla detraibilità IVA, ma il ricorso viene respinto perché la doglianza è di merito.
art. 30 d.P.R. n. 633/1972
È citato insieme all'art. 19 d.P.R. n. 633/1972, senza un'autonoma ratio decisoria sviluppata dalla Corte.
art. 2697 c.c.
Richiamato sull'onere della prova; la Corte non ravvisa violazione, ritenendo la censura sostanzialmente diretta a contestare l'accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre nullità e omessa pronuncia, ma la censura viene reputata inammissibile o comunque infondata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte evidenzia che la dedotta violazione di legge è in realtà una richiesta di rivalutazione del merito, quindi inammissibile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato quanto al vizio motivazionale; la Corte osserva che, se il giudice aderisce alla CTU, la motivazione per relationem può essere sufficiente, salvo critiche specifiche e circostanziate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento con prenotazione a debito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro dell'ulteriore importo collegato al rigetto o all'inammissibilità dell'impugnazione.
l. n. 488/1992
Richiamata come base del finanziamento agevolato ottenuto per la realizzazione della struttura alberghiera, circostanza valorizzata dai giudici di merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario è ammissibile il ricorso cumulativo contro più atti autonomamente impugnabili quando le questioni dedotte siano identiche e la loro soluzione sia comune alla decisione.
- La censura di omessa pronuncia o di nullità della sentenza deve essere specifica: il ricorrente deve indicare puntualmente il contenuto dell'atto e del motivo di appello su cui lamenta il mancato esame.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.
- L'adesione del giudice di merito alla consulenza tecnica d'ufficio può costituire motivazione sufficiente, ma se sono state formulate critiche specifiche e circostanziate è necessaria una risposta argomentativa puntuale.
- La nozione di inerenza del costo e la sua deducibilità non possono essere rimesse in discussione in cassazione mediante una diversa lettura dei fatti accertati dai giudici di merito.
- Quando un'impresa sta realizzando direttamente un immobile destinato a una futura attività e vi acquista beni e attrezzature funzionali a tale futura destinazione, la riferibilità di tali acquisti all'attività d'impresa può essere riconosciuta anche se l'attività finale non è ancora operativa nell'anno considerato.
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