Sentenza n. 170/2026 - Catania, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato della sentenza di questo T.a.r. n. 1554/2024, pubblicata il 29 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, Sez. I, n. 1554/2024, nella parte relativa al rimborso del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza con la quale il ricorso era stato parzialmente accolto, con compensazione delle spese di lite, ponendo tuttavia a carico dell’amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza in data 3 febbraio 2025 e il relativo passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Segreteria. Il ricorso è stato proposto entro il termine decennale previsto per l’azione di ottemperanza e nel rispetto del termine di deposito applicabile al rito camerale. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma, senza dimostrare l’avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato all’amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, ritenendo che la compensazione delle spese di lite non esonerasse la parte soccombente dal rimborso del contributo unificato. L’obbligo deriva dall’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002, secondo cui il contributo è dovuto dalla parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese e anche se non costituita. Il ricorrente ha provato il passaggio in giudicato e la notificazione della pronuncia all’amministrazione, con conseguente decorso dei termini rilevanti per il pagamento. In assenza di prova contraria, il giudice ha ritenuto persistente l’inadempimento. Ha assegnato all’amministrazione novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Catania, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro altri novanta giorni su istanza dell’interessata. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 200, oltre accessori di legge, rimborso del contributo unificato ove versato e spese di notifica documentate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza e il termine decennale per la sua proposizione; il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e predisporre misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
La compensazione delle spese di lite non esonera la parte soccombente dal rimborso del contributo unificato.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il termine per il deposito del ricorso è stato ritenuto rispettato in relazione al giudizio di ottemperanza trattato in camera di consiglio.
art. 14 d.l. n. 669/1996
La notificazione della pronuncia all’amministrazione debitrice rileva ai fini del decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
L’assenza di indicazioni o prova contraria da parte dell’amministrazione ha consentito di ritenere comprovato il perdurante inadempimento.
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
È richiamato ai fini del riconoscimento delle spese forfettarie sugli onorari liquidati.
art. 93 c.p.c.
Ha costituito il fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore della parte ricorrente.
Massime di principio
- La compensazione giudiziale delle spese di lite non esonera la parte soccombente dall’obbligo di rimborsare il contributo unificato, poiché tale obbligo opera comunque ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002.
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato della sentenza e della sua notificazione all’amministrazione, unita all’assenza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, consente di accertare il perdurante inadempimento dell’obbligo conformativo o pecuniario derivante dal giudicato.
- Accertato l’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di inutile decorso del termine.
- La costituzione dell’amministrazione con una memoria meramente formale, senza allegazione dell’avvenuta esecuzione, non impedisce al giudice di ritenere persistente l’inottemperanza quando il ricorrente abbia documentato il giudicato e gli ulteriori presupposti dell’azione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 100/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →