Cassazione Penale, Sentenza n. 26232/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado con rito abbreviato e con conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile di violazione del provvedimento del Questore e di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla legittimità del provvedimento questorile che gli aveva vietato l'accesso per dodici mesi a una determinata area urbana, sostenendo che mancassero i presupposti sostanziali del DASPO urbano, che il decreto fosse immotivato e carente di istruttoria, e che avrebbe dovuto essere disapplicato dal giudice penale; ha inoltre dedotto di non comprendere la lingua italiana e che l'ordine andasse tradotto in rumeno. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge quanto alla contestazione di parcheggiatore abusivo, sostenendo che gli atti non provassero oltre ogni ragionevole dubbio lo svolgimento di tale attività e che la sua condotta fosse invece riconducibile a una richiesta di elemosina, senza elementi fattuali univoci né riscontri sulla pretesa richiesta di denaro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto in primo luogo che la censura sulla disapplicazione del provvedimento del Questore fosse nuova, perché non dedotta con l'appello, con conseguente violazione del principio devolutivo; inoltre ha rilevato l'autonoma carenza di autosufficienza del motivo, poiché il provvedimento non era stato allegato o trascritto. Quanto alla conoscenza della lingua italiana, ha giudicato manifestamente infondata la doglianza, valorizzando la valutazione di merito svolta dalla Corte territoriale. Il secondo motivo è stato considerato aspecifico perché si limitava a riproporre questioni già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 9, commi 1 e 2, D.L. n. 14 del 2017
Richiamato come norma presupposta per il divieto di accesso alle aree urbane e per la verifica dei presupposti sostanziali del DASPO urbano.
art. 10, comma 2, D.L. n. 14 del 2017
Norma incriminatrice contestata per la violazione del divieto di accesso disposto dal Questore.
art. 7, comma 15-bis, D.Lgs. n. 285 del 1992
Norma contestata per l'attività di parcheggiatore abusivo.
art. 3 legge n. 241 del 1990
Richiamato dal ricorrente per sostenere la carenza di motivazione e di istruttoria del provvedimento amministrativo.
art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p.
Richiamato per gli oneri di specificità del motivo di ricorso fondato su vizi di motivazione e per l'indicazione degli atti rilevanti.
art. 165 bis, comma 2, D.lgs. n. 271 del 1989
Interpretato nel senso che la cancelleria inserisce gli atti specificamente indicati nel ricorso, ma l'indicazione degli atti rimane onere del ricorrente.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la censura che introduca per la prima volta una questione non devoluta al giudice di appello: il giudizio di legittimità non può essere utilizzato come primo grado surrettizio su temi mai sottoposti al merito.
- Il ricorso fondato su vizi di motivazione deve essere autosufficiente: quando si richiama un atto specifico, il ricorrente deve consentirne immediata individuazione mediante allegazione o integrale trascrizione, non potendo demandarsi alla cancelleria o alla Corte la selezione degli atti rilevanti.
- L'art. 165-bis disp. att. c.p.p. non esonera il ricorrente dall'onere di indicare puntualmente gli atti su cui fonda la doglianza; la previsione sull'inserimento degli atti nel fascicolo serve solo alla materializzazione di una richiesta già specificamente formulata.
- È aspecifico il motivo di ricorso che si limiti a ripetere doglianze già respinte in appello senza confrontarsi con i passaggi decisivi della motivazione impugnata e senza indicare concreti profili di illogicità o violazione di legge.
- La valutazione di merito sulla conoscenza della lingua italiana o su altri dati fattuali non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
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