Cassazione Civile, Ordinanza n. 37169/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, maggiori redditi derivanti dalla cessione di marchi di proprietà. In primo grado la C.T.P. di Milano, dopo riunione dei ricorsi separatamente proposti dai due contribuenti, aveva accolto solo parzialmente le domande. La C.T.R. Lombardia aveva poi rigettato sia l'appello principale dei contribuenti sia l'appello incidentale dell'Ufficio. Successivamente era stato proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza di appello, rigettato dalla C.T.R.; contro tale decisione entrambi i soggetti avevano proposto ricorso per cassazione, rispettivamente principale e incidentale. Prima della decisione, tuttavia, entrambe le parti hanno depositato atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi, con reciproca accettazione e richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, entrambe rituali e accettate dalla controparte ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha escluso la pronuncia sulle spese, in considerazione della richiesta di compensazione formulata dalle parti e del disposto dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Ha inoltre rilevato che non ricorrevano i presupposti per il c.d. doppio contributo unificato, trattandosi di norma sanzionatoria ed eccezionale di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso e la relativa accettazione devono essere espresse in modo conforme alla norma per produrre l'effetto estintivo.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia rituale al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio; la decisione sull'estinzione è resa con ordinanza anche all'esito della pubblica udienza.
art. 391, comma 4, c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio non si provvede sulle spese quando le parti abbiano chiesto la compensazione, secondo quanto rilevato dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, richiamando il carattere sanzionatorio ed eccezionale della norma e quindi la sua stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente formulata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- La decisione sull'estinzione del giudizio per rinuncia è resa con ordinanza, anche quando intervenga all'esito della pubblica udienza.
- In caso di estinzione del giudizio, la regolazione delle spese segue la disciplina dell'art. 391 c.p.c. e può rimanere assorbita quando entrambe le parti chiedano la compensazione.
- La previsione del doppio contributo unificato va applicata in modo restrittivo, trattandosi di disposizione di natura sanzionatoria ed eccezionale.
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