Cassazione Civile, Ordinanza n. 10613/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato il merito del ricorso e ha disposto la riunione del procedimento n.r.g. 31137/2021 al procedimento n.r.g. 29996/2021, perché entrambi erano rivolti contro la medesima sentenza della Corte d'appello di Roma. L'ordinanza è quindi un provvedimento meramente processuale di coordinamento tra impugnazioni parallele.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma indicata in epigrafe. Dalla sola ordinanza emerge però che, prima ancora dell'esame dei motivi, la Corte di cassazione ha rilevato che lo stesso provvedimento d'appello era già stato impugnato con un altro ricorso pendente dinanzi alla Corte (n.r.g. 29996/2021), chiamato nella medesima adunanza camerale. La questione decisa in questa sede riguarda quindi esclusivamente la riunione delle impugnazioni ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di due ricorsi contro la stessa sentenza. Non sono desumibili dal testo i fatti sostanziali originari della controversia né i motivi specifici del ricorso.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
"deve essere disposta la riunione delle impugnazioni"
quando avverso la stessa sentenza sono proposte impugnazioni separate, la Corte dispone la riunione dei procedimenti per la trattazione unitaria
Massime di principio
- Se contro la stessa sentenza sono proposti più ricorsi per cassazione separati, la Corte deve disporne la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. per evitarne una trattazione frammentata.
- La decisione sulla riunione delle impugnazioni è un provvedimento processuale che precede e assorbe l'esame del merito del ricorso autonomamente proposto.
- In presenza di impugnazioni parallele contro il medesimo provvedimento, il giudice di legittimità assicura il coordinamento procedurale mediante trattazione unitaria dei ricorsi.
Come è indicizzato
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