Cassazione Penale, Sentenza n. 28540/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimessione del processo pendente dinanzi al Tribunale di Verona per il reato fallimentare (fatto relativo al fallimento HJA ITALIA S.r.l. del 24/05/2019). L'istanza si fondava sul presunto 'clima' di ostilità creatosi nella sede di Verona a seguito della richiesta del Pubblico Ministero di trasmettere atti per procedere contro il difensore dell'istante, Avv. Ugo Ledonne, per oltraggio a magistrato in udienza (per essersi opposto a domande del giudice). Si denunciava che tale iniziativa avrebbe potuto intimidire la difesa, comprimere le prerogative dell'avvocato e condizionare l'imparzialità dei giudici, costringendo il difensore a scegliere tra un'attività difensiva piena (con rischio di nuove accuse) o una difesa rinunciataria.
La decisione
La Corte ha dichiarato la richiesta di rimessione inammissibile. Ha ritenuto che la rimessione sia un rimedio eccezionale riservato a 'gravi situazioni locali' esterne alla normale dialettica processuale e idonee a condizionare l'ufficio giudiziario nel suo complesso; le condotte contestate (iniziativa del PM nei confronti del difensore, clima di tensione) non integrano tale requisito poiché riguardano patologie interne o singoli comportamenti che possono essere fronteggiate mediante astensione o ricusazione. La Corte ha quindi condannato l'istante al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 48, comma 6, c.p.p., ma non lo ha condannato alle spese processuali, in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite del 10 luglio 2025 che esclude la condanna alle spese nel caso di declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione.
Norme richiamate
Codice penale - artt. 110, 216 co.1 nn.1 e 2, 219 co.2 n.1, 223 co.1 L.F.
Indicano il contenuto del capo d'imputazione relativo al reato fallimentare contestato all'istante; la Corte le riporta come contestazione sostanziale, ma esse non influenzano il giudizio sulla rimessione, che è questione di competenza/condizioni di trasferimento del processo.
Codice di procedura penale - art. 48, comma 6
Base normativa per la possibilità, in caso di inammissibilità della richiesta di rimessione, di irrogare sanzioni pecuniarie (qui applicata con condanna alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00), salvo che l'istante non abbia agito senza colpa rispetto alla determinazione della causa di inammissibilità.
Codice di procedura penale - artt. 45 e ss.
Richiamati per sottolineare che gli atti e i comportamenti del Pubblico Ministero assumono rilievo ai fini della rimessione solo se hanno pregiudicato la libera determinazione dei partecipanti al processo o hanno dato motivo di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario.
Codice di procedura penale - art. 616
Norma generale sulle spese processuali; la Corte ha ritenuto che non si possa integrare l'art. 48 c.p.p. con la previsione generale dell'art. 616 per imporre la condanna alle spese in sede di declaratoria di inammissibilità della rimessione.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo - art. 6, par. 1 e art. 13
Richiamata in motivazione per ribadire la tutela del "giudice naturale" e il principio che la rimessione va esercitata con rigore per non ledere il principio del giudice precostituito dalla legge; la Corte interpreta la giurisprudenza europea come favorevole ad un'applicazione restrittiva dell'istituto.
Massime di principio
- La rimessione del processo è un rimedio eccezionale: ammissibile solo per "gravi situazioni locali" esterne alla normale dialettica processuale e tali da investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso.
- Condotte di singoli magistrati o del pubblico ministero, o un "clima" di tensione, di per sé non bastano: per ottenere la rimessione occorre dimostrare un'incidenza oggettiva e concretamente inquinante sulla serenità del giudizio.
- Le misure ordinarie (astensione e ricusazione) sono gli strumenti idonei a fronteggiare sospetti o pregiudizi riferibili a singoli giudici o magistrati; solo se l'intero ufficio è compromesso può essere disposto il trasferimento.
- Gli atti del Pubblico Ministero rilevano ai fini della rimessione solo se hanno effettivamente pregiudicato la libera determinazione delle parti o hanno creato un legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario.
- In caso di inammissibilità della richiesta di rimessione la Corte può irrogare una sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 48, comma 6, c.p.p., ma, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la declaratoria di inammissibilità non comporta automaticamente la condanna alle spese processuali.
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