Cassazione Penale, Sentenza n. 33027/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in cinque motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza di gravi indizi per il delitto di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis cod. pen.), contestando la valorizzazione della precedente condanna del Sinagra quale indice di persistenza dell'affiliazione; (2) mancata prova di atti riconducibili a ruolo apicale nonostante la gran parte degli elementi risalirebbero al 2016/inizio 2017 e l'iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. risalirebbe solo al 2023; (3) criticità sull'efficacia probatoria delle fonti dichiarative (dichiarazioni di collaboratori e chiamanti in correità) e sulle intercettazioni, contestandone la vaghezza, la mancata contestualizzazione temporale e l'assenza di riscontri esterni; (4) inesistenza di elementi idonei a provare il ruolo apicale del ricorrente all'interno dell'associazione; (5) insufficienza della motivazione circa le esigenze cautelari e l'attualità della pericolosità, alla luce dell'estensione temporale delle indagini e della presunta inconsistenza degli indizi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame conforme ai canoni della logica e del diritto, valorizzando: la condanna definitiva del Sinagra del 2006-2007 come elemento non automaticamente sopravvenuto dalla partecipazione; gli esiti di prolungata attività d'indagine (intercettazioni ambientali e telefoniche, incontri documentati nel 2016-2017); le dichiarazioni di collaboratori e altre fonti, nonché una nota di polizia giudiziaria del 16/12/2022 che ha fornito ulteriori riscontri su estorsioni recenti. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, pur non essendo sufficiente il mero status, è sufficiente un apporto concreto, anche minimo, valutato nella sua rilevanza concreta nella fase cautelare. Ha altresì affermato la rilevanza del cosiddetto "tempo silente" e che l'iscrizione al registro ex art. 335 nel 2023 non compromette la coerenza della motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte richiama che non è sufficiente il mero status di affiliato; è necessario l'apporto concreto e riconoscibile alla vita dell'associazione, valutato secondo la rilevanza concreta e in base agli standard della fase cautelare. La persistenza della partecipazione può desumersi anche da elementi pregressi in assenza di prova di dissociazione.
art. 335 cod. proc. pen.
L'iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 non è decisiva sul piano della valutazione della continuità delle condotte; il ritardo nell'iscrizione può trovare spiegazione nell'ampiezza delle indagini e nell'emergere di elementi recenti (cfr. nota di polizia giudiziaria del 16/12/2022).
art. 273 cod. proc. pen.
L'incontro o il contatto tra soggetti sottoposti a indagine non assume di per sé valore probatorio assoluto; il suo rilievo va valutato nel contesto e in base al contenuto concreto delle conversazioni.
art. 274 cod. proc. pen.
Regole generali sulla utilizzabilità delle fonti dichiarative e delle chiamate in correità: le dichiarazioni richiedono, per la loro credibilità, riscontri esterni ove necessario, ma possono integrare il quadro indiziario se contestualizzate e corroborate.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte conferma l'ammissibilità e la rilevanza del "tempo silente" nella valutazione delle esigenze cautelari: periodi di apparente inattività non escludono la persistenza della pericolosità quando emergono elementi successivi che la documentano.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La persistenza della partecipazione ad associazione mafiosa può essere desunta anche da condanne pregresse e da elementi successivi di indagine; la difesa deve provare la dissociazione per contrastare tale presunzione.
- In fase cautelare non è richiesta la dimostrazione definitiva dei reati-fine: è sufficiente un quadro indiziario grave, unito a elementi concreti (intercettazioni, dichiarazioni, note operative) che, valutati nella loro rilevanza concreta, giustifichino la misura.
- Le dichiarazioni dei collaboratori e dei chiamanti in correità richiedono valutazione critica e, quando necessario, riscontri estrinseci; tuttavia, se corroborate da intercettazioni e indagini successive, possono concorrere a formare gravità indiziaria.
- I contatti e gli incontri tra indagati assumono valore probatorio se il loro contenuto o il loro contesto sono significativi e valutati insieme ad altri elementi: la mera frequentazione non è sufficiente di per sé.
- Il cosiddetto "tempo silente" non annulla la valutazione cautelare: la comparsa di elementi investigativi successivi può giustificare la conferma della custodia cautelare anche dopo periodi di apparente inattività.
- Il sindacato della Corte di legittimità sulle misure cautelari è limitato al controllo della logica e dell'adeguatezza motivazionale: non è consentito un rinnovato apprezzamento pieno delle prove già valutate dal giudice del merito.
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