Ordinanza n. 214/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal lotto n. 1 di una procedura aperta per la fornitura regionale di protesi oculistiche, disposta per mancato superamento della soglia minima del punteggio tecnico, nonché gli atti di gara e l’aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato l’esclusione dal lotto n. 1 di una procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura di protesi oculistiche, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti. La ricorrente ha contestato, in particolare, il giudizio di non conformità e il punteggio tecnico attribuiti dall’organismo di valutazione, sostenendo implicitamente l’illegittimità della valutazione rispetto ai requisiti tecnici e alle caratteristiche costruttive richiesti dalla lex specialis. Nel merito ha chiesto la riammissione alla gara, l’individuazione quale aggiudicataria e, ove necessario, il subentro nel contratto, nonché il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.
La decisione
Il TAR, nella fase cautelare e all’esito del sommario esame proprio di tale fase, ha respinto l’istanza di sospensione per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che, al di là dei profili relativi al divario tra il punteggio assegnato e la soglia minima necessaria per l’inserimento in graduatoria, il giudizio dell’organismo di valutazione non apparisse prima facie viziato da travisamento dei fatti né manifestamente irragionevole. Il giudizio di non conformità e il conseguente punteggio sono stati ritenuti coerenti con la natura strutturale della caratteristica richiesta e con la diversa conformazione del prodotto offerto rispetto ai requisiti tecnici minimi e alle caratteristiche costruttive prescritti dalla documentazione di gara. Il giudice ha fissato l’udienza pubblica del 3 novembre 2026 per la trattazione del merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. n. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura aperta per la conclusione dell’accordo quadro di fornitura.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un’esclusione da gara richiede un fumus boni iuris adeguatamente apprezzabile; il giudice può negarla quando la valutazione tecnica impugnata non risulti prima facie affetta da travisamento dei fatti o da manifesta irragionevolezza.
- La valutazione di non conformità dell’offerta è prima facie legittima quando risulta coerente con la natura strutturale della caratteristica richiesta dalla lex specialis e con la diversa conformazione del prodotto offerto rispetto ai requisiti tecnici minimi e alle caratteristiche costruttive prescritte.
- Il mero divario tra il punteggio tecnico conseguito e la soglia minima di sbarramento non dimostra, di per sé, l’illegittimità dell’esclusione, se il giudizio tecnico sottostante appare coerente con i requisiti della documentazione di gara.
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