Regolamento (UE) 2026/1710
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1710 del Consiglio, del 13 luglio 2026, che attua il regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione modifica l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) 2024/2642. In particolare, aggiunge una persona fisica all’allegato I, sulla base di attività ritenute collegate a operazioni destabilizzanti e malevole della Russia. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Inserimento di una persona fisica nell’elenco sanzionatorio del regolamento (UE) 2024/2642 per attività destabilizzanti della Russia.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione europea contro le attività destabilizzanti della Russia, incidendo sull’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642. Riguarda in modo specifico una persona fisica, Ivan Sergeevich Kasyanenko, aggiunta alla rubrica "A. Persone fisiche" dell’elenco; non introduce misure generali nuove, ma modifica l’elenco sanzionatorio esistente. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore, senza necessità di recepimento.
Inserimento di una persona fisica nell’elenco sanzionatorio del regolamento (UE) 2024/2642
Il regolamento di esecuzione del Consiglio attua il regolamento (UE) 2024/2642 sulle misure restrittive adottate in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia. Il provvedimento si limita ad aggiornare l’allegato I del regolamento base, aggiungendo una persona fisica all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive, sulla base di condotte ritenute riconducibili ad attività malevole e destabilizzanti.
Contesto e finalità
Nei considerando si richiama l’adozione del regolamento (UE) 2024/2642 l’8 ottobre 2024 e le conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026, che hanno condannato gli attacchi ibridi contro l’Unione e i suoi Stati membri e chiesto maggiori sforzi per rafforzare la resilienza, proteggere le infrastrutture critiche e prevenire e scoraggiare gli attacchi ibridi. Il Consiglio ribadisce la condanna delle attività malevole della Russia contro l’Unione, gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi, ritenendo opportuno inserire una nuova persona nell’elenco sanzionatorio.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642
L’articolo 1 prevede la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento consiste nell’aggiunta, alla rubrica "A. Persone fisiche", della voce n. 80 relativa a Ivan Sergeevich Kasyanenko.
Dati identificativi del soggetto inserito
La voce inserita riporta i principali dati identificativi del soggetto:
- nome: Ivan Sergeevich KASYANENKO (russo: Иван Сергеевич КАСЬЯНЕНКО);
- funzione: vicecomandante e alto funzionario del servizio per le operazioni speciali del GRU;
- grado: tenente generale;
- data di nascita: 9 settembre 1975;
- cittadinanza: russa;
- sesso: maschile;
- numero di identificazione fiscale: 773471856698.
Motivi dell’inserimento nell’elenco
Il regolamento precisa che Ivan Sergeevich Kasyanenko è vicecomandante del servizio per le operazioni speciali del GRU, assorbito alcuni elementi dell’unità 29155, ed è un alto funzionario che sovrintende alle operazioni del servizio. È indicato come principale organizzatore e supervisore delle attività dell’unità 29155 legate all’Afghanistan, comprese attività volte a fornire incentivi finanziari per attacchi contro personale statunitense e della coalizione internazionale in Afghanistan. Il testo collega inoltre il soggetto agli avvelenamenti da Novichok del 2018 di Sergei Skripal e Yulia Skripal, ad attività clandestine russe in Europa, alla gestione e integrazione delle reti del Wagner Group in Africa nel 2023 e a iniziative di cooperazione tecnico-militare con l’Iran. Sulla base di tali elementi, egli è ritenuto responsabile di azioni o politiche attribuibili al governo della Federazione russa che compromettono o minacciano democrazia, Stato di diritto, stabilità e sicurezza in paesi terzi, compromettendo l’ordine pubblico e la sicurezza e sfruttando conflitti armati, instabilità e insicurezza.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per gli operatori e le autorità competenti.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con l’inserimento di una nuova voce nella rubrica "A. Persone fisiche".
Soggetto aggiunto all’allegato I
È inserito Ivan Sergeevich Kasyanenko (русso: Иван Сергеевич КАСЬЯНЕНКО), tenente generale, vicecomandante e alto funzionario del servizio per le operazioni speciali del GRU. Sono indicati data di nascita (9.9.1975), cittadinanza russa, sesso maschile e numero di identificazione fiscale 773471856698.
Motivazioni dell’inserimento
La persona è descritta come principale organizzatore e supervisore di attività dell’unità 29155 connesse all’Afghanistan, compresi presunti incentivi finanziari per attacchi contro personale statunitense e della coalizione; è inoltre collegata agli avvelenamenti da Novichok del 2018 di Sergei Skripal e Yulia Skripal, ad attività clandestine russe in Europa, alla gestione e integrazione delle reti del Wagner Group in Africa nel 2023 e a iniziative di cooperazione tecnico-militare con l’Iran.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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