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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1710

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1710 del Consiglio, del 13 luglio 2026, che attua il regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia

Normativa europea32026R1710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione modifica l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) 2024/2642. In particolare, aggiunge una persona fisica all’allegato I, sulla base di attività ritenute collegate a operazioni destabilizzanti e malevole della Russia. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Inserimento di una persona fisica nell’elenco sanzionatorio del regolamento (UE) 2024/2642 per attività destabilizzanti della Russia.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione europea contro le attività destabilizzanti della Russia, incidendo sull’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642. Riguarda in modo specifico una persona fisica, Ivan Sergeevich Kasyanenko, aggiunta alla rubrica "A. Persone fisiche" dell’elenco; non introduce misure generali nuove, ma modifica l’elenco sanzionatorio esistente. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore, senza necessità di recepimento.

Inserimento di una persona fisica nell’elenco sanzionatorio del regolamento (UE) 2024/2642

Il regolamento di esecuzione del Consiglio attua il regolamento (UE) 2024/2642 sulle misure restrittive adottate in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia. Il provvedimento si limita ad aggiornare l’allegato I del regolamento base, aggiungendo una persona fisica all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive, sulla base di condotte ritenute riconducibili ad attività malevole e destabilizzanti.

Contesto e finalità

Nei considerando si richiama l’adozione del regolamento (UE) 2024/2642 l’8 ottobre 2024 e le conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026, che hanno condannato gli attacchi ibridi contro l’Unione e i suoi Stati membri e chiesto maggiori sforzi per rafforzare la resilienza, proteggere le infrastrutture critiche e prevenire e scoraggiare gli attacchi ibridi. Il Consiglio ribadisce la condanna delle attività malevole della Russia contro l’Unione, gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi, ritenendo opportuno inserire una nuova persona nell’elenco sanzionatorio.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642

L’articolo 1 prevede la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento consiste nell’aggiunta, alla rubrica "A. Persone fisiche", della voce n. 80 relativa a Ivan Sergeevich Kasyanenko.

Dati identificativi del soggetto inserito

La voce inserita riporta i principali dati identificativi del soggetto:

  • nome: Ivan Sergeevich KASYANENKO (russo: Иван Сергеевич КАСЬЯНЕНКО);
  • funzione: vicecomandante e alto funzionario del servizio per le operazioni speciali del GRU;
  • grado: tenente generale;
  • data di nascita: 9 settembre 1975;
  • cittadinanza: russa;
  • sesso: maschile;
  • numero di identificazione fiscale: 773471856698.

Motivi dell’inserimento nell’elenco

Il regolamento precisa che Ivan Sergeevich Kasyanenko è vicecomandante del servizio per le operazioni speciali del GRU, assorbito alcuni elementi dell’unità 29155, ed è un alto funzionario che sovrintende alle operazioni del servizio. È indicato come principale organizzatore e supervisore delle attività dell’unità 29155 legate all’Afghanistan, comprese attività volte a fornire incentivi finanziari per attacchi contro personale statunitense e della coalizione internazionale in Afghanistan. Il testo collega inoltre il soggetto agli avvelenamenti da Novichok del 2018 di Sergei Skripal e Yulia Skripal, ad attività clandestine russe in Europa, alla gestione e integrazione delle reti del Wagner Group in Africa nel 2023 e a iniziative di cooperazione tecnico-militare con l’Iran. Sulla base di tali elementi, egli è ritenuto responsabile di azioni o politiche attribuibili al governo della Federazione russa che compromettono o minacciano democrazia, Stato di diritto, stabilità e sicurezza in paesi terzi, compromettendo l’ordine pubblico e la sicurezza e sfruttando conflitti armati, instabilità e insicurezza.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per gli operatori e le autorità competenti.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con l’inserimento di una nuova voce nella rubrica "A. Persone fisiche".

Soggetto aggiunto all’allegato I

È inserito Ivan Sergeevich Kasyanenko (русso: Иван Сергеевич КАСЬЯНЕНКО), tenente generale, vicecomandante e alto funzionario del servizio per le operazioni speciali del GRU. Sono indicati data di nascita (9.9.1975), cittadinanza russa, sesso maschile e numero di identificazione fiscale 773471856698.

Motivazioni dell’inserimento

La persona è descritta come principale organizzatore e supervisore di attività dell’unità 29155 connesse all’Afghanistan, compresi presunti incentivi finanziari per attacchi contro personale statunitense e della coalizione; è inoltre collegata agli avvelenamenti da Novichok del 2018 di Sergei Skripal e Yulia Skripal, ad attività clandestine russe in Europa, alla gestione e integrazione delle reti del Wagner Group in Africa nel 2023 e a iniziative di cooperazione tecnico-militare con l’Iran.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalisicurezza e stabilità internazionale

Testo integrale

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