Cassazione Penale, Ordinanza n. 07835/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato i fatti come detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità e ha applicato la continuazione con un precedente giudicato, rideterminando la pena complessiva. Il ricorso per cassazione conteneva un unico motivo con cui si denunciavano vizio di motivazione e violazione di legge sulla conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza che mancasse prova della finalità di spaccio e che la valutazione delle emergenze istruttorie fosse erronea. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate perché proponevano una rivalutazione del merito, già vagliato dal giudice territoriale con argomentazioni logiche, e non indicavano specifici travisamenti della prova. È stata valorizzata la presenza di un compendio indiziario grave, preciso e concordante: permanenza dell'imputato in area boschiva controllata dai militari, possesso di involucri compatibili con il confezionamento, comportamento di avvicinamento a veicoli e alla carreggiata. La difesa sosteneva che tali elementi non bastassero a dimostrare la destinazione a terzi della sostanza, ma la Corte ha richiamato i principi secondo cui il fine di spaccio può essere desunto anche da indizi univoci e non occorre che siano presenti tutti gli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le doglianze e comunque dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia logica e immune da manifeste illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando la possibilità di aumentare la sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
commi 1, 4 e 5; comma 1-bis, lettera a), ultimo periodo
La finalità di spaccio può essere dimostrata anche mediante indizi purché univoci e certi; gli indici sintomatici della destinazione a terzi della sostanza non devono tutti concorrere e la valutazione complessiva resta tipicamente di merito.
art. 110 c.p.
Richiamato nella contestazione come norma sul concorso di persone nel reato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte dà atto della riqualificazione dei fatti in sede di merito come ipotesi di lieve entità.
Massime di principio
- La prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta anche da elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti, e non è necessario che ricorrano tutti gli indici sintomatici elaborati dalla legge o dalla giurisprudenza.
- La valutazione del giudice di merito sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di stupefacenti è un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione логica e non manifestamente illogica.
- In sede di legittimità non è consentita una mera diversa lettura del materiale probatorio o una nuova rivalutazione delle prove, salvo l'allegazione di specifici travisamenti delle risultanze processuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, anche in misura superiore al minimo, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07722/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07736/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07738/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07739/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07741/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07742/2026 del 27/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →