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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27022/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino. Dal testo emerge che il ricorso conteneva, da un lato, un primo motivo con cui si contestava la rilevanza penale del fatto e, in particolare, la configurabilità del reato in relazione a una delle due evasioni dagli arresti domiciliari; dall'altro, un motivo sul trattamento sanzionatorio, basato sulla diversa valutazione della gravità dei fatti. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo affetto da assoluta genericità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato l'orientamento consolidato secondo cui integra evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, indipendentemente da durata, distanza o ragioni dello spostamento. Il motivo sulla pena è stato ritenuto inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del fatto e della gravità, attività riservata al giudice di merito e sorretta da motivazione non illogica.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari, senza che assumano rilievo la durata dell'allontanamento, la distanza percorsa o i motivi soggettivi che abbiano indotto il soggetto a eludere la vigilanza.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che sia assolutamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, poiché non si confronta in modo specifico con le ragioni poste a base della decisione.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio che mirino a ottenere una diversa valutazione della gravità dei fatti sono questioni di merito e non possono essere riesaminate in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia non illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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