Cassazione Penale, Sentenza n. 28722/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle entrate impugnava l'ordinanza del G.I.P. di Torino che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ex art. 59 d.lgs. 159/2011 e aveva dichiarato l'estinzione per "confusione" dei crediti erariali a seguito di confisca definitiva del patrimonio/quote societarie. L'Agenzia sosteneva che tale estinzione non è automatica: può avvenire solo nei limiti in cui il credito trovi capienza nel valore del compendio confiscato e riguarda solo i crediti erariali propri, escludendo crediti quali IRAP, IVA, ritenute IRPEF, contributi previdenziali/assistenziali e tributi locali. Denunciava pertanto violazione di legge e vizio di motivazione nella declaratoria di estinzione generale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino. Ha statuito che prima di dichiarare l'estinzione per confusione il giudice deve accertare la capienza del compendio confiscato rispetto ai crediti (salvaguardando la par condicio creditorum): se il patrimonio confiscato soddisfa il credito solo in parte, l'estinzione è parziale. Inoltre ha richiamato il principio per cui la confusione si applica ai soli crediti erariali e non ai crediti previdenziali, assistenziali, tributi locali e diritti camerali; ha escluso efficacia vincolante delle circolari dell'Agenzia quando contrastino con il dato normativo. Il provvedimento è quindi annullato e rimandato per nuovo giudizio sui punti indicati.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 159/2011, art. 50, comma 2
«nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile»
L'estinzione per confusione prevista dall'art. 50, comma 2, riguarda i crediti erariali, ma non opera automaticamente e solo nei limiti in cui il credito trovi capienza nel valore del compendio confiscato; non si estendono ai crediti non erariali (previdenziali, tributi locali, ecc.).
decreto legislativo n. 159/2011, art. 59
Disciplina l'opposizione allo stato passivo nei procedimenti di prevenzione e regola l'attività di verifica e composizione dello stato passivo; il procedimento ivi previsto è autonomo rispetto ad altre disposizioni del decreto.
art. 1253 codice civile
Principio civile della confusione: l'obbligazione si estingue quando il creditore e il debitore si identificano nella stessa persona; applicato alla confisca, l'estinzione per confusione opera nei limiti della capienza patrimoniale del compendio confiscato.
art. 606 cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi; sono pertanto proponibili i motivi previsti da tale articolo.
artt. 10 e 27 del decreto (d.lgs. 159/2011)
Previsione riferita alle misure di prevenzione personali e patrimoniali che, secondo la Corte, non è applicabile al procedimento disciplinato dall'art. 59, in quanto quest'ultimo disciplina in modo autonomo la composizione dello stato passivo.
Massime di principio
- L'estinzione per confusione dei crediti a seguito di confisca non è automatica: il giudice deve prima accertare la capienza del patrimonio confiscato rispetto ai crediti dedotti.
- Se il compendio confiscato soddisfa il credito solo parzialmente, l'estinzione per confusione è parziale nella stessa misura.
- La confusione riguarda in via primaria i soli crediti erariali (imposte proprie); restano esclusi i crediti previdenziali/assistenziali, i tributi locali, i diritti camerali e, nella giurisprudenza e prassi riferita, taluni crediti come IRAP/IVA/ritenute quando non qualificabili come crediti erariali propri.
- Le circolari o risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate hanno natura interpretativa interna e non vincolano il giudice penale: vanno considerate solo come ausilio interpretativo, non come fonte di obbligo.
- In procedure di prevenzione e opposizione allo stato passivo il ricorso per cassazione è soggetto alle ordinarie regole di impugnazione previste dall'art. 606 c.p.p.; non sono necessariamente richiamabili limiti previsti per altre misure di prevenzione.
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