Sentenza del 14/10/2020 n. 22160 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La societa' impugnava la cartella di pagamento per TARSU 2005 (Euro 39.597,12) sostenendo la carenza di motivazione dell'atto, la violazione della delibera comunale n.42/2007 e del D.Lgs. n.507/1993 art.68 (per una presunta ingiustificata maggiorazione della tariffa per gli alberghi rispetto alle abitazioni). Ha altresi' dedotto che l'attivita' alberghiera fosse stagionale e quindi suscettibile di riduzioni tariffarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso del Comune (erronea valutazione della CTR circa l'illegittimita' della delibera tariffaria), assorbendo gli altri motivi. Il ricorso incidentale della societa' e' stato rigettato. La sentenza di merito e' stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della societa' contribuente. Compensate le spese di merito; il contribuente e' condannato al pagamento delle spese di cassazione (Euro 6.000,00).
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 68
1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: 1. La classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialita' di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; 2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie e' effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attivita' o di utilizzazione: c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettivita' e convivenze, esercizi alberghieri
Imposta l'obbligo per i comuni di adottare un regolamento che classifichi le categorie omogenee di locali e preveda articolazioni e graduazioni tariffarie; riconosce la possibilita' di distinguere alberghi dalle abitazioni per diversa potenzialita' di rifiuti.
Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 69
Richiamato in tema di rapporti tra tariffe e costi del servizio; la legittimita' della delibera non si valuta sulla mera differenza numerica tra tariffe applicate alle categorie, ma sulla relazione tra tariffe e costi del servizio differenziati.
Articolo 175 Trattato CE (ora articolo 192 TFUE)
Censito dal ricorrente come principio 'chi inquina paga', ma la Corte non ha ritenuto questo profilo decisivo per riformare la scelta discrezionale del comune in materia di classificazione e tariffe.
Direttiva 2006/12/CE, articolo 15
Richiamata insieme al principio comunitario della responsabilita' ambientale; non ha implicato l'illegittimita' dell'atto comunale nel caso specifico.
Legge n. 241 del 1990, articolo 3
Citando l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto la cartella sufficientemente motivata per consentire alla contribuente di difendersi.
Legge n. 212 del 2000, articolo 7
Richiamata in tema di diritto del contribuente alla motivazione; il vizio dedotto e' stato ritenuto infondato.
Codice di procedura civile, articolo 360 (motivi di cassazione)
Norma procedurale richiamata per le censure di diritto proposte in cassazione (violazione e falsa applicazione delle norme).
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13
Riferimento tecnico sul contributo unificato relativo al ricorso incidentale.
Massime di principio
- I comuni hanno ampia discrezionalita' nella classificazione delle categorie ai fini della TARSU/TARI e possono distinguere esercizi alberghieri dalle civili abitazioni, applicando tariffe piu' elevate quando la maggiore capacita' produttiva di rifiuti e' pacificamente giustificabile.
- La mera stagionalita' dell'attivita' alberghiera non comporta automaticamente una riduzione tariffaria: eventuali sconti o riduzioni sono rimessi alla discrezionalita' dell'ente impositore e devono essere previsti dal regolamento comunale.
- La legittimita' di una delibera tariffaria si valuta in rapporto alla relazione tra tariffe e costi del servizio, non con un confronto meccanico tra valori tariffari delle diverse categorie.
- La cartella di pagamento deve contenere informazioni sufficienti sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche per consentire la difesa del contribuente; l'assenza di motivazione va valutata concretamente e non in astratto.
- Quando la giurisprudenza consolidata riconosce la discrezionalita' comunale su determinate scelte tecniche, i giudici di legittimita' tendono a ritenere legittime le maggiorazioni tariffarie basate su dati di comune esperienza, salvo diverse evidenze probatorie.
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