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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14055/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la decisione di consegna eseguita in virtù di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità bulgara per l'espiazione di una pena (1 anno e 3 mesi) per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) vizio nella valutazione della sussistenza della residenza o dimora stabile in Italia (ai sensi dell'art. 18-bis L. n.69/2005), sostenendo di risiedere stabilmente in Italia da quindici anni; (2) rischio di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri bulgare, da ritenersi motivo di rifiuto della consegna (art. 2 L. n.69/2005 e garanzie CEDU/UE); (3) nullità o vizio del mandato di arresto europeo per mancata indicazione del termine entro cui richiedere un nuovo giudizio d'appello o impugnazione, con conseguente obbligo della Corte di appello di richiedere informazioni all'autorità emittente (artt. 6, 16 e 18 L. n.69/2005). Sono stati depositati motivi aggiunti reiteranti la contestazione sul radicamento in Italia e la presunta nullità.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato e ha rigettato tutti e tre i motivi. In particolare: (i) ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione della Corte d'appello in ordine alla mancanza di stabile radicamento del ricorrente in Italia dal 2018 al 2023, valorizzando documentazione ed elementi di fatto convincenti; (ii) ha escluso la deducibilità in cassazione del profilo relativo alle condizioni carcerarie bulgare, evidenziando che il ricorrente non aveva fornito in sede di merito elementi specifici, recenti e individualizzati tali da far scattare l'onere istruttorio della Corte territoriale; (iii) ha ritenuto infondato il vizio relativo alla mancata indicazione, nel mandato di arresto europeo, del termine per richiedere un nuovo processo, osservando che la normativa richiede che l'interessato sia informato dopo la consegna ma non impone la specificazione del termine nel mandato né la nullità per tale omissione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; sono disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 22, comma 5, L. n.69/2005.

Norme richiamate

  • Legge n.69/2005 (mandato di arresto europeo) - art. 18-bis

    Definisce gli indici per accertare la residenza o dimora stabile in Italia come motivo di rifiuto della consegna; la Corte deve indicare e valutare i singoli indici, ma la mancata indicazione comporta sindacato in cassazione solo se manca una valutazione complessiva; nel caso di specie la Corte di appello ha valorizzato adeguatamente gli elementi probatori

  • Legge n.69/2005 - artt. 6, 16 e 18

    Art.6 disciplina le informazioni che il mandato deve contenere (anche l'indicazione che l'interessato sarà informato dopo la consegna del diritto a nuovo processo/impugnazione); art.16 autorizza richieste di informazioni all'autorità emittente; art.18 tutela contro l'esecuzione di pene inflitte in assenza di contraddittorio. La Corte ha interpretato che l'assenza nel mandato del termine di impugnazione non comporta nullità automatica e che l'obbligo è di informare l'interessato dopo la consegna, non di riportare il termine nel mandato

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b) e art. 616, comma 1

    Art.606 citato in relazione ai motivi di cassazione (violazione di norme sostanziali e di diritto); art.616 sulla condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e ha applicato l'art.616 per le spese

  • D.l. 13 giugno 2023, n.69 e legge di conversione 10 agosto 2023, n.103

    Hanno introdotto/modifycato l'art.18-bis; la Corte ha richiamato la nuova disciplina per valutare gli indici di radicamento nel territorio nazionale

  • Trattato sull'Unione Europea - art.6 (richiamato)

    Richiamato dalla difesa in rapporto ai principi di tutela dei diritti fondamentali; la Corte ha osservato che eventuali profili di incompatibilità con i diritti dell'UE/CEDU richiedono elementi concreti e aggiornati per giustificare indagini e provvedimenti di rifiuto

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.)

    Riferimento normativo e giurisprudenziale sul divieto di trattamenti inumani e degradanti: la Corte richiede prove specifiche e aggiornate per ritenere sussistente il rischio alla consegna

  • Codice della Strada - art. 187 (corrispondenza sostanziale)

    La Corte di appello ha ritenuto che il fatto per cui il ricorrente è stato condannato in Bulgaria corrisponda al reato previsto dall'art.187 C.d.S., giustificando la rispondenza penalmente rilevante tra i sistemi

Massime di principio

  • Per contestare la consegna/diffida di esecuzione di un mandato di arresto europeo per radicamento in Italia è necessario fornire prove precise, documentali e aggiornate che dimostrino una dimora o residenza stabile e continuativa nel periodo rilevante; l'allegazione generica non è sufficiente
  • La Corte che decide sulla residenza/dimora deve indicare e valutare i singoli indici previsti dall'art.18-bis; tuttavia la Cassazione valuta la completezza e congruità della motivazione di merito più che ogni singolo dettaglio formale
  • Per invocare il rischio di trattamenti inumani o degradanti nello Stato richiedente è necessario produrre elementi specifici, attuali e individualizzati (non meri rilievi generali sul sistema carcerario): solo se tali elementi sono prodotti la corte deve avviare accertamenti istruttori
  • Le lacune formali del mandato di arresto europeo (es. non indicazione nel mandato del termine processuale dell'ordinamento estero) non comportano automaticamente nullità; la legge richiede che l'interessato sia informato dopo la consegna, e le eventuali integrazioni o richieste di chiarimenti vanno svolte secondo le previsioni di art.16 L. n.69/2005
  • Questioni non sollevate o non adeguatamente dedotte in sede di merito difficilmente possono essere esaminate per la prima volta in Cassazione: occorre tempestiva e completa deduzione di fatti e prove già nei gradi inferiori
  • Quando si impugna un provvedimento per consegna europea, è utile produrre documentazione anagrafica, contrattuale e lavorativa, nonché prove documentali sulle condizioni detentive previste nello Stato richiedente, per permettere alla Corte di merito di svolgere gli accertamenti necessari

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