Cassazione Penale, Sentenza n. 8890/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 10/03/2021 con cui il Tribunale di Genova, nell'ambito di patteggiamento per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha disposto la confisca del denaro rinvenuto. Wade censura la confisca della somma di 400,00 euro, ritenendola ingiustificata e sproporzionata rispetto ai 20,00 euro corrispondenti al prezzo della singola cessione contestata (0,47 g di cocaina/crack), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca della somma di 400,00 euro, ritenendo fondata la censura. E' stata confermata la legittimità della confisca dei 20,00 euro corrispondenti al prezzo della cessione contestata, ma non sussistevano elementi che collegassero i restanti 400,00 euro al profitto del reato in contestazione. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per quanto riguarda la confisca dei 400,00 euro e disposta la restituzione della somma all'avente diritto; il resto della decisione è stato lasciato fermo.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Individua il reato relativo alla cessione di sostanze stupefacenti; nel caso concreto è il capo di imputazione per cui è stato patteggiato.
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 7-bis
Stabilisce le condizioni per la confisca riguardante il reato di stupefacenti: è ammessa la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato (lucro o vantaggio economico direttamente o indirettamente derivante dalla commissione). La confisca è pertanto possibile solo se sussiste un nesso tra la somma e il reato per il quale si procede.
d.P.R. 309/1990, art. 85-bis
Prevede misure cautelari/patrimoniali e rimanda all'art. 240-bis c.p.; la Corte precisa che la confisca prevista dall'art. 73, comma 7-bis, non va automaticamente confusa con quella disciplinata dall'art. 85-bis.
codice penale, art. 240
Richiamato in relazione alle statuizioni sulle pene accessorie e misure di sicurezza: in caso di applicazione facoltativa il giudice deve motivare la scelta e indicare il quadro normativo di riferimento.
codice penale, art. 240-bis
Norma collegata alle misure patrimoniali; richiamata per evidenziare la differenza tra le varie basi normative per la confisca e la necessità di corretto inquadramento giuridico.
codice di procedura penale, art. 626
Norma procedurale invocata per l'obbligo di comunicazione all'Autorità competente (Procuratore Generale) a seguito dell'annullamento parziale della sentenza.
Sez. Un. n. 03/07/1996, Chabrui, Rv. 205707
Sez. Un. n. 03/07/1996, Chabrui, Rv. 205707
Giurisprudenza di legittimità che definisce il concetto di "profitto del reato" come il lucro o vantaggio economico ricavato direttamente o indirettamente dalla commissione del reato; utilizzata per sostenere che la confisca è ammessa solo se la somma costituisce effettivamente tale profitto.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento il giudice che dispone misure accessorie o patrimoniali facoltative deve motivare espressamente le ragioni della loro applicazione e indicare la cornice normativa di riferimento.
- La confisca del denaro è legittima quando esso costituisce il prezzo o il profitto del reato per il quale si procede; non è automaticamente ammissibile per somme che possono derivare da pregresse o differenti condotte illecite.
- Se una somma rinvenuta è solo parzialmente collegabile al fatto per cui si procede, è possibile disporre una confisca parziale (es. il prezzo della singola cessione) e restituire la parte eccedente priva di nesso di pertinenzialità.
- Il nesso di pertinenzialità tra bene (o denaro) e reato è requisito essenziale per la confisca: l'assenza di tale nesso comporta l'annullamento della misura confiscatoria e la restituzione.
- La Corte di legittimità può annullare senza rinvio una statuizione patrimoniale difettosa quando sia possibile decidere nel merito limitatamente alla violazione denunciata, ordinando la restituzione dell'importo indebitamente confiscato.
- Le parti nel patteggiamento non dispongono delle statuizioni di misure accessorie e il controllo di legittimità resta in capo al giudice che deve verificare i presupposti di legge.
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