Cassazione Civile, Ordinanza n. 28602/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione il provvedimento del Tribunale di Termini Imerese che aveva revocato l'ammissione al gratuito patrocinio, dopo una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante il superamento del limite reddituale previsto dall'art. 76 del D.P.R. 115/2002. Il ricorso era affidato a un unico motivo, ma dal testo non emerge nel dettaglio la specifica censura formulata; la Corte ha però ritenuto che il vizio decisivo fosse di rito, poiché il provvedimento di revoca doveva essere contestato con l'opposizione prevista dall'art. 170 del medesimo decreto, e non con ricorso per cassazione avverso la decisione di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche quando sia contenuta nel provvedimento che definisce il merito della causa, conserva natura autonoma e segue un autonomo regime di impugnazione: contro di essa è esperibile l'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002; è invece escluso che essa possa essere devoluta direttamente alla Corte di cassazione con il ricorso avverso la decisione di merito. Non sono state liquidate spese per mancanza di attività difensiva della parte intimata. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 76 D.P.R. 115/2002
stabilisce il limite reddituale rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il superamento di tale limite ha costituito il presupposto della revoca.
art. 170 D.P.R. 115/2002
individua il rimedio impugnatorio proprio contro il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche se pronunciato nel contesto della decisione di merito.
art. 111 Cost.
è richiamato come rimedio astrattamente esperibile contro il provvedimento autonomo di revoca, mentre è esclusa la proponibilità della censura mediante ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
impone, in presenza dei presupposti processuali, il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
è il parametro cui rinvia il comma 1-quater per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha natura autonoma e non si confonde con il provvedimento che definisce il merito della controversia, anche quando vi sia inserita.
- Contro la revoca del patrocinio a spese dello Stato il rimedio ordinario è l'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002; non è ammissibile veicolare tale censura con il ricorso per cassazione proposto contro la decisione di merito.
- Quando un provvedimento è impugnato con un mezzo processuale diverso da quello previsto dalla legge, il ricorso è inammissibile per errore nel rimedio.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28535/2023 del 13/10/2023
- ordinanza_civile · 13 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28536/2023 del 13/10/2023
- ordinanza_civile · 13 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28538/2023 del 13/10/2023
- ordinanza_civile · 13 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28540/2023 del 13/10/2023
- ordinanza_civile · 13 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28542/2023 del 13/10/2023
- ordinanza_civile · 13 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28545/2023 del 13/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →