Cassazione Penale, Ordinanza n. 21005/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 6 marzo 2025, deducendo: 1) l'inosservanza dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 2) l'errata applicazione dell'art. 99 c.p.; 3) la violazione dell'art. 62-bis c.p. e la mancanza di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Dalla sentenza non emerge il reato presupposto contestato nel merito, ma solo che l'imputato era già stato condannato in appello e che la Corte di cassazione era chiamata a scrutinare esclusivamente censure attinenti al trattamento giuridico e sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge e vizio motivazionale, mirava in realtà a sollecitare un nuovo esame delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, poiché si limitava a riproporre questioni già esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua e conforme a diritto. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva motivato specificamente il diniego delle attenuanti generiche valorizzando la gravità della condotta e la pericolosità dell'imputato desunta dai precedenti penali. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata per ottenere in cassazione una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
art. 99 c.p.
La censura sull'applicazione della recidiva è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già devolute e disattese in appello con motivazione congrua.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione specifica che valorizzi la gravità della condotta e la pericolosità dell'imputato desunta dai precedenti penali.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una doglianza formalmente di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuovo esame del compendio probatorio.
- Le censure sono inammissibili per aspecificità quando si limitano a reiterare questioni già prospettate al giudice di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione di rigetto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione di merito sia specifica, non manifestamente illogica e fondi il giudizio sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato.
- La mancata applicazione della particolare tenuità del fatto può essere censurata solo nei limiti del controllo di legittimità sulla tenuta logica e giuridica della motivazione, non per ottenere una diversa valutazione del merito.
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