Sentenza n. 488/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’atto del 18.3.2024 di conclusione del procedimento relativo alle due domande della ricorrente per il bando D.G.R. n. 1135/2022 per il “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022”, sottomisure 6.1 e 4.1, nella parte in cui ha ritenuto solo parzialmente ammissibile la richiesta per la sottomisura 4.1, escludendo le spese per il rifacimento dei tratti di muri a secco nn. 2, 3 e 4; B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: del provvedimento di ammissione della ricorrente al sostegno prot. n. 705519 in data 30.5.2024, disponente l’assegnazione delle risorse di cui al bando D.G.R. n. 1135/2022 per il “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022”, sottomisure 6.1 e 4.1, nella parte in cui ha accordato solo parzialmente il contributo per gli investimenti afferenti alla sottomisura 4.1, escludendo quelli per il ripristino dei muri a secco nn. 2, 3 e 4;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di parziale ammissione al contributo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, con esclusione delle spese per il ripristino dei muri a secco nn. 2, 3 e 4
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato dapprima l'atto regionale del 18 marzo 2024 di conclusione del procedimento relativo alle domande presentate nell'ambito del bando D.G.R. n. 1135/2022, sottomisure 6.1 e 4.1, e poi, con motivi aggiunti, il provvedimento del 30 maggio 2024 di ammissione al sostegno, nella parte in cui ha riconosciuto solo parzialmente il contributo per la sottomisura 4.1, escludendo gli interventi relativi ai muri a secco nn. 2, 3 e 4. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle disposizioni del Programma di Sviluppo Rurale e della condizione di ammissibilità relativa alla cantierabilità degli investimenti, nonché difetto di istruttoria, travisamento e illogicità, sostenendo che i controlli dei Carabinieri Forestali avrebbero riguardato soltanto il muro n. 4 e non i muri nn. 2 e 3. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione dell'intervento relativo al muro n. 4 come nuova costruzione, sostenendo che si trattasse del ripristino di un preesistente muretto a secco, funzionale al contenimento e al drenaggio del terreno e riconducibile all'edilizia libera, senza necessità di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica, nulla-osta del Parco, autorizzazione idrogeologica o denuncia sismica. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, assumendo che la Regione non avesse esaminato le osservazioni del tecnico di parte.
La decisione
Il TAR ha riunito e respinto tutti i motivi. Ha ritenuto decisiva la condizione di ammissibilità n. 6 del bando, secondo cui gli investimenti dovevano essere cantierabili e immediatamente eseguibili già al momento della presentazione della domanda, con tutti i necessari titoli, autorizzazioni, concessioni e documenti. Dalla planimetria prodotta dalla stessa interessata e dalla documentazione fotografica e relazione dei Carabinieri Forestali è emerso che il muro n. 4 era stato ricostruito in posizione più arretrata, con dimensioni diverse, mentre i muri nn. 2 e 3 erano stati inglobati in una nuova opera e non risultavano più elementi autonomi. Il Collegio ha richiamato la precedente qualificazione giudiziale dell'intervento, caratterizzato da un movimento di terra di 130 metri cubi, da un parziale spostamento dell'area di sedime e dalla modifica delle caratteristiche dimensionali: tali elementi integravano un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e rendevano necessari il permesso di costruire, l'autorizzazione paesaggistica, il nulla-osta idrogeologico, il nulla-osta dell'ente parco e la denuncia sismica. La ricorrente aveva inoltre dichiarato nella domanda un movimento di terra inferiore a 100 metri cubi, mentre l'intervento aveva raggiunto 130 metri cubi. La successiva istanza di accertamento di conformità non poteva sanare retroattivamente il difetto di cantierabilità, poiché la verifica doveva essere compiuta alla data di presentazione della domanda di sostegno; anzi, l'istanza confermava l'assenza originaria dei titoli abilitativi. È stato respinto anche il motivo procedimentale, poiché le osservazioni del tecnico di parte erano state esaminate e trascritte nel provvedimento, sebbene non condivise dall'Amministrazione. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi rigettati, con condanna della ricorrente al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
D.G.R. Liguria n. 1135/2022
la domanda di sostegno deve riguardare investimenti cantierabili, ovvero immediatamente eseguibili al momento della presentazione della stessa, dotati quindi di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi, ovvero tutta la documentazione necessaria ad attestare l’immediata eseguibilità. Tale requisito deve essere assolto al momento di presentazione della domanda
La cantierabilità costituisce una condizione di ammissibilità da verificare al momento della presentazione della domanda; la successiva acquisizione o regolarizzazione dei titoli non rende ammissibile l'investimento.
art. 3 d.P.R. 380/2001
La qualificazione dell'intervento edilizio è stata valutata in relazione all'alterazione permanente dello stato dei luoghi, al movimento di terra, allo spostamento dell'area di sedime e alla modifica delle dimensioni dell'opera.
art. 93 d.P.R. 380/2001
La ricostruzione dell'opera, per le caratteristiche accertate, richiedeva la denuncia ai fini sismici.
art. 146, commi 1 e 2, d.lgs. 42/2004
L'intervento, in quanto comportante un'alterazione permanente dello stato dei luoghi, necessitava dell'autorizzazione paesaggistica.
art. 35, comma 22, L.R. Liguria n. 4/1999
Il limite di 100 metri cubi distingue il movimento di terra di modesta rilevanza, eseguibile con mera denuncia di inizio attività, da interventi soggetti a titolo o autorizzazione idrogeologica; nel caso concreto il movimento era di 130 metri cubi.
art. 3 l. 241/1990
Non è ravvisabile un difetto di motivazione quando il provvedimento espone le ragioni del rigetto e considera le osservazioni dell'interessato, anche se le ritiene non condivisibili.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni presentate nel procedimento devono essere esaminate, ma l'Amministrazione non è tenuta ad accoglierle; è sufficiente che dia conto delle ragioni della loro non condivisibilità.
Massime di principio
- Quando un bando di finanziamento richiede che gli investimenti siano cantierabili, la disponibilità di tutti i titoli abilitativi e della documentazione necessaria deve sussistere al momento della presentazione della domanda; la successiva sanatoria o acquisizione dei titoli non elimina il difetto originario di ammissibilità.
- Ai fini dell'ammissibilità di un contributo, un intervento edilizio che comporti movimento di terra significativo, spostamento dell'area di sedime, modifica delle dimensioni dell'opera e alterazione permanente dello stato dei luoghi non può essere qualificato come mero ripristino di un manufatto preesistente o come edilizia libera.
- Quando la documentazione fotografica e tecnica dimostra che più manufatti preesistenti sono stati inglobati in una nuova opera, l'Amministrazione può valutare unitariamente l'intervento e negare il contributo per tutte le porzioni prive dei necessari titoli, anche se il richiedente sostiene che i controlli abbiano riguardato soltanto una di esse.
- La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità nelle more del giudizio non fonda la spettanza di un contributo subordinato alla cantierabilità originaria, poiché conferma che i titoli abilitativi mancavano alla data di presentazione della domanda.
- L'obbligo di esaminare le osservazioni procedimentali non comporta l'obbligo di accoglierle: il provvedimento è adeguatamente motivato quando le osservazioni risultano considerate e le ragioni della loro non condivisibilità sono desumibili dalla motivazione complessiva.
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