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Sentenza

Sentenza n. 4186/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Viterbo, Atto Rif. Prot. 53532 del 26 febbraio 2021, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente i 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 21 della l. n. 232/1990; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 21 della l. n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;

Giustizia amministrativa202300845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includeva i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appuntato scelto della Guardia di Finanza, collocato a riposo a domanda dal 1° marzo 2021, ha impugnato il prospetto di liquidazione del TFS e ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo della prestazione con inclusione di sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50% dell’ultimo stipendio, ai sensi dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 l. n. 232/1990. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle disposizioni richiamate, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti, nonché violazione dell’art. 36 Cost. L’INPS ha contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo di non poter riliquidare autonomamente il TFS senza una segnalazione del datore di lavoro; ha inoltre sostenuto che il beneficio non spettasse a chi fosse cessato dal servizio a domanda, richiamando l’art. 11 l. n. 231/1990 e l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, e ha dedotto la mancata prova della presentazione della domanda di pensionamento entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto la propria competenza territoriale in ragione della residenza del ricorrente e ha escluso l’eccezione relativa alla legittimazione passiva, affermando che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale competente, nei cui confronti deve essere instaurata la controversia. Nel merito ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 anche agli appartenenti alla Guardia di Finanza, poiché la nozione di forze di polizia è comprensiva delle forze di polizia a ordinamento militare e l’art. 1911 d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicabilità della disciplina. Ha escluso che l’art. 11 l. n. 231/1990 potesse impedire il beneficio, poiché l’abrogazione di tale disposizione ha comportato anche l’abrogazione della norma limitativa che escludeva la cessazione a domanda, senza reviviscenza della disciplina precedente. Ha ritenuto irrilevante l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riferito al calcolo della base pensionabile e non al regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Ha inoltre escluso che il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, abbia natura decadenziale: esso incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, ma non sull’attribuzione dei sei scatti, e la sua inosservanza non determina la perdita del beneficio. Ha quindi dichiarato il diritto del ricorrente alla rideterminazione del TFS con inclusione dei sei scatti e ha ordinato all’INPS di corrispondere le differenze, oltre rivalutazione e interessi secondo il criterio del differenziale eventualmente risultante tra maggior danno da svalutazione e interessi legali. L’INPS è stato condannato alle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    al personale [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento

    La disposizione si applica anche alle forze di polizia a ordinamento militare, compresa la Guardia di Finanza, e riconosce il beneficio dei sei scatti anche in caso di cessazione a domanda quando siano maturati i requisiti previsti.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e concorre a fondare il beneficio dei sei scatti ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita.

  • art. 1911 d.lgs. n. 66/2010

    continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    La norma conferma la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 11 l. n. 231/1990

    La disposizione limitativa è stata ritenuta abrogata dal Codice dell’ordinamento militare; non opera quindi per escludere il beneficio in caso di cessazione a domanda.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    La norma riguarda esclusivamente il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita quanto ai sei scatti.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi è ammesso nei limiti in cui la rivalutazione rappresenti il maggior danno eccedente gli interessi legali.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Richiamato per il criterio di determinazione del maggior danno da svalutazione sui crediti di lavoro dei dipendenti pubblici.

Massime di principio

  • L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 si applica anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare, inclusa la Guardia di Finanza, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita con inclusione di sei scatti stipendiali del 2,50% ciascuno.
  • L’abrogazione della disciplina che limitava i sei scatti ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso esclude l’applicazione di tale limitazione alla cessazione a domanda; la precedente disciplina non rivive in assenza di un’espressa previsione legislativa.
  • L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 incide sul calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale rispetto al diritto ai sei scatti: esso disciplina la decorrenza del collocamento a riposo e la sua inosservanza non comporta la perdita del beneficio.
  • La controversia relativa alla liquidazione dell’indennità di buonuscita deve essere instaurata nei confronti dell’ente previdenziale obbligato alla corresponsione della prestazione.
  • Sui crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, la rivalutazione monetaria spetta quale maggior danno solo nella misura eccedente l’importo degli interessi legali, non essendo consentito un cumulo integrale.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizioneEfficacia ed esecutorietà

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