Sentenza del 24/01/2020 n. 447 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cartella di pagamento - Notifica nelle mani del portiere - Art. 139 c.p.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La notifica della cartella di pagamento è stata eseguita mediante consegna dell'atto al portiere/avente cura della residenza ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 3. Tuttavia l'ufficiale giudiziario non ha provveduto all'invio della raccomandata informativa prescritta dal comma 4 dello stesso art. 139. Si contestava che tale omissione non fosse una mera irregolarità formale, ma un vizio tale da determinare la nullità della notificazione nei confronti del destinatario.
La decisione
Il giudice ha accolto la censura del ricorrente ritenendo che l'omessa spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 139 c.p.c., comma 4, configuri un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario e determini la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario. Sono richiamate e confermate le pronunce di legittimità (tra cui le SS.UU.) che affermano che la mancata osservanza dell'obbligo della raccomandata non è una semplice irregolarità sanabile ma un difetto che invalida la notifica rispetto al destinatario, con conseguente inutilizzabilità dell'atto ai fini della decorrenza dei termini e degli effetti procedurali nei confronti di quest'ultimo.
Norme richiamate
art. 139 c.p.c.
Il comma 3 disciplina la possibilità di notificare presso il luogo in cui il destinatario dimora mediante consegna ad una persona addetta (es. portiere); il comma 4 impone che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, l'ufficiale giudiziario invii entro termine una raccomandata informativa al destinatario. L'omissione di tale invio costituisce vizio che determina la nullità della notificazione nei confronti del destinatario.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. SS.UU. n. 8214/2005; n. 11332/2005; n. 6101/2006; Cass. n. 18322/2014; n. 17915/2008; n. 7767/2009; n. 19366/2013; Cass. 16184/2009
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito con coerenza che la mancata spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 139, comma 4, non è un'irregolarità risolvibile ma un vizio che inficia la validità della notificazione nei confronti del destinatario, salvo particolari evidenze di conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario che andrebbero valutate caso per caso.
Massime di principio
- La consegna dell'atto al portiere o ad altra persona addetta non sostituisce l'obbligo dell'ufficiale giudiziario di inviare la raccomandata informativa: l'omissione determina nullità della notifica rispetto al destinatario.
- La nullità ha effetti processuali concreti: l'atto non produce gli effetti della notifica nei confronti del destinatario (es. decorrenza dei termini), per cui il destinatario può ottenere l'annullamento o far valere la nullità in sede di opposizione/impugnazione.
- Spetta all'ente notificante/procedente dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligo (invio della raccomandata e relativi termini e documenti).
- La prova che il destinatario abbia comunque avuto conoscenza effettiva dell'atto può influire sulla valutazione, ma non automaticamente supplisce all'irregolarità formale: è necessario valutare caso per caso e fornire adeguate evidenze.
- In situazioni analoghe la difesa del destinatario dovrebbe controllare la relata di notifica e richiedere prova dell'invio della raccomandata; in sua mancanza è opportuno proporre impugnazione/opposizione per nullità o richiedere la rinnovazione della notifica.
- Per l'ente notificante la best practice è documentare accuratamente la consegna e l'invio della raccomandata informativa nei termini previsti dall'art. 139 per evitare il rischio di nullità.
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