Cassazione Penale, Sentenza n. 8121/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha confermato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria applicata dal GIP per il reato di rapina (artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 c.p.). Deduce due motivi: (1) vizio di qualificazione del fatto come rapina anziché furto, sostenendo che il telefono era stato prelevato da una panchina in un momento separato dalla colluttazione e quindi mancasse l'uso della violenza o della minaccia strumentale all'impossessamento; (2) violazione di legge e omessa motivazione circa l'esigenza cautelare ex art. 274 lett. c) c.p.p., lamentando l'assenza di adeguata spiegazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla qualificazione: il Tribunale del riesame, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di due testimoni, ha ricondotto l'impossessamento del telefono all'aggressione alla vittima, indicando che il ricorrente ha approfittato della situazione creata dalla violenza per sottrarre il bene; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette il dolo concomitante o sopravvenuto, per cui la violenza già in atto può essere strumentale all'impossessamento. Sul secondo motivo ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale riguardo alle esigenze cautelari: sono state valorizzate le modalità spregiudicate (uso di un coltello), precedenti penali per reati della stessa specie e la recente commissione del fatto (13/09/2024), elementi che comprovano attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 628 (rapina)
art. 628, commi 1 e 3 n. 1
La rapina può ritenersi integrata anche quando la violenza o la minaccia siano strumentali e non necessariamente finalizzate all'impossessamento sin dall'inizio; è sufficiente che la violenza sia in atto al momento dell'impossessamento e che il dolo possa essere concomitante o sopravvenuto.
Codice penale, art. 110 (concorso di persone nel reato)
Richiamato nella qualificazione del fatto per eventuale concorso di persone nella condotta criminosa.
Codice di procedura penale, art. 274 (misure cautelari - pericolo di reiterazione)
art. 274, comma primo, lett. c)
L'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione possono essere desunte dalle modalità della condotta, dalla presenza di mezzi pericolosi e da precedenti penali, non richiedendosi che le condotte aggressive siano necessariamente remote o differenti nel tempo per escludere il periculum.
Cassazione, Sez. 1, n. 10097 del 09/01/1974 (Acquaviva)
Giurisprudenza che ammette il dolo concomitante o sopravvenuto nella rapina.
Cassazione, Sez. 2, n. 39562 del 29/09/2023 (Abouelghit)
Conferma la possibilità che la coscienza e volontà dell'agente sorgano durante gli atti di violenza, sufficiente per integrare la rapina.
Cassazione, Sez. 2, n. 4667 del 09/10/1987 (Del Percio)
Afferma che per la rapina è sufficiente che la violenza sia già in atto quando l'agente si impossessa del bene; non è necessario che la minaccia fosse finalizzata al furto fin dal primo atto.
Cassazione, Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016 (Paolicchi)
Conferma la giurisprudenza sulla possibilità del dolo sopravvenuto e sul nesso tra violenza e impossessamento.
Cassazione, Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016 (Stamegna)
Sottolinea che il pericolo di reiterazione può essere ricavato anche da condotte risalenti se persistono atteggiamenti proclivi al reato e collegamenti con l'ambiente criminale.
Cassazione, Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023 (Mati)
Ulteriore conferma che le modalità della condotta e i precedenti possono giustificare la misura cautelare per pericolo di reiterazione.
Massime di principio
- La rapina può sussistere anche quando la violenza o la minaccia non siano state inizialmente finalizzate all'impossessamento: è sufficiente che la violenza sia in atto al momento del prelievo e che l'impossessamento sia strumentale alla violenza o ne derivi.
- Il dolo nel reato di rapina può essere concomitante o sopravvenuto: la volontà di impossessarsi del bene può nascere durante lo svolgimento di atti violenti già iniziati per altre ragioni.
- In sede di riesame e cassazione le ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili quando contrastano con valutazioni probatorie motivate, in particolare con dichiarazioni della persona offesa e con testimonianze confermanti gli snodi essenziali.
- Ai fini dell'applicazione di misure cautelari per pericolo di reiterazione ex art. 274 c.p.p., il giudice può desumere attualità e concretezza del pericolo dalle modalità spregiudicate della condotta (uso di armi), dai precedenti penali e dalla recente commissione del fatto; non è necessario che tutte le condotte siano remote o identiche nel tempo.
- La difesa che contesta la qualificazione giuridica o la sussistenza delle esigenze cautelari deve offrire argomentazioni capaci di scalfire le valutazioni probatorie e motivazionali già compiute dal giudice di merito.
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