Cassazione Civile, Ordinanza n. 20772/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma per euro 33.645,83 in favore di un professionista, a titolo di compensi per attività di consulenza e mediazione connessa all'acquisto di un immobile di proprietà di una società. Uno degli ingiunti propose opposizione e ottenne in primo grado la revoca del decreto; il professionista appellò e la corte d'appello, con sentenza non definitiva, riconobbe il diritto al compenso solo per l'attività di mediazione, escludendo quella di consulenza per il rinnovo di un contratto di locazione, quindi con sentenza definitiva condannò l'opponente rimasto contumace al pagamento di euro 8.030,90. In cassazione il soccombente dedusse: 1) violazione dell'art. 292, ultimo comma, c.p.c., sostenendo che la mancata notifica della sentenza non definitiva al contumace avrebbe inciso sulla decorrenza del termine per impugnare e che il ricorso fosse tempestivo perché proposto entro 60 giorni dalla notifica della sentenza definitiva e del precetto; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per errata valutazione della prova circa l'esistenza di un incarico diretto conferito dal ricorrente al professionista; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice d'appello ritenuto non contestati fatti che, secondo il ricorrente, non potevano considerarsi tali perché egli era contumace. La Corte ha però ritenuto decisiva la tardività del ricorso: la notificazione dell'atto di appello al domicilio eletto in primo grado era rituale, sicché la contumacia era volontaria e non dipendente da nullità della citazione o della notificazione; di conseguenza non operava il principio che consente al contumace involontario di impugnare oltre l'anno dalla pubblicazione se la sentenza è notificata validamente solo dopo tale termine. Ritenuta l'inammissibilità per tardività, la Corte ha assorbito gli altri motivi; ha inoltre escluso che l'art. 292, ultimo comma, c.p.c. imponga sempre la notifica al contumace della sentenza non definitiva, chiarendo che la norma richiede la notifica personale solo quando essa venga eseguita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine lungo, non essendo configurabile una contumacia involontaria: l'appello era stato validamente notificato al domicilio eletto e il ricorrente non aveva allegato né dimostrato una nullità della citazione o della notificazione tale da impedire la conoscenza del processo. La censura sulla mancata notifica della sentenza non definitiva è stata ritenuta irrilevante e, comunque, infondata nel senso che l'art. 292 c.p.c. non impone in ogni caso la notifica di tale sentenza al contumace. Gli ulteriori motivi, attinenti al merito del diritto al compenso e alla valutazione delle prove, sono stati assorbiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 292, ultimo comma, c.p.c.
La disposizione non impone sempre la notifica al contumace della sentenza non definitiva; stabilisce piuttosto che, quando la sentenza viene notificata, la notificazione deve essere eseguita personalmente alla parte.
art. 325 c.p.c.
Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza; per il contumace involontario la notifica valida della sentenza può far decorrere il termine breve anche se interviene dopo il decorso dell'anno dalla pubblicazione.
art. 327, comma 2, c.p.c.
La deroga al termine lungo opera solo se il contumace prova la nullità della citazione o della notificazione e la mancata conoscenza del processo per effetto di tale nullità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma invocata per denunciare violazioni di legge relative sia alla regola sulla notificazione sia alle regole di valutazione della prova.
art. 115 c.p.c.
È richiamato per contestare l'utilizzo, da parte del giudice di merito, di fatti ritenuti non contestati; la censura è stata comunque assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
art. 116 c.p.c.
È richiamato per censurare la valutazione delle prove sul conferimento dell'incarico; la censura è rimasta assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il contumace in appello può impugnare oltre il termine lungo solo se dimostra una nullità della citazione o della notificazione dell'atto introduttivo o degli atti di cui all'art. 292 c.p.c. e, per effetto di tale nullità, la mancata conoscenza del processo; in mancanza di tale prova, la contumacia si presume volontaria e il ricorso tardivo è inammissibile.
- La notifica della sentenza al contumace involontario può far decorrere il termine breve per impugnare anche se avviene dopo il decorso dell'anno dalla pubblicazione; ma questo principio non si applica quando la parte sia stata ritualmente citata e abbia scelto di non partecipare al giudizio.
- L'art. 292, ultimo comma, c.p.c. va letto nel senso che la notificazione personale riguarda il modo di esecuzione della notifica, non l'esistenza di un obbligo generalizzato di notificare sempre al contumace ogni sentenza non definitiva.
- Quando il ricorso è inammissibile per tardività, restano assorbite le doglianze di merito relative alla valutazione delle prove e alla non contestazione dei fatti.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese processuali e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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