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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34763/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza che ha confermato la sua responsabilità per danneggiamento aggravato (capo A) e lesioni personali aggravate (capo B), deducendo l\'assenza di motivazione "a tratto grafico" riguardo alla scelta di aumento della pena (5 mesi di reclusione) applicata ai reati satellite in continuazione rispetto al reato principale. Richiesta alternativa di differimento dell\'udienza in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla procedibilità del danneggiamento aggravato quando ricorra l\'aggravante dell\'esposizione alla pubblica fede.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato: a) l\'irrevocabilità della decisione di condanna per il reato di lesioni (capo B), poiché la querela non è stata rimessa e la parte civile ha confermato la volontà di punizione; b) inammissibile/rigettata la richiesta di differimento in attesa della decisione della Corte costituzionale, ritenendo che l\'esito della decisione di legittimità non incida sull\'esame richiesto; c) fondato il motivo relativo alla mancanza di motivazione sulla misura dell\'aumento della pena per le condotte satellite: la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione parcellizzata dell\'aumento per continuazione e ha rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo esame sul punto; d) ha inoltre precisato che il giudice del rinvio potrà valutare autonomamente la procedibilità per il reato di capo A e la possibile estinzione per prescrizione e disporrà sulla liquidazione delle spese processuali della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    primo comma, secondo periodo

    Attribuisce al giudice discrezionalità nella applicazione della pena ma impone di indicare i motivi che giustificano l\'uso di tale potere, collegandoli ai criteri dell\'art. 133 c.p.; la Corte ha ritenuto che l\'omessa motivazione costituisce vizio da annullare

  • art. 133 c.p.

    Contiene il "serbatoio" di criteri presi a riferimento per la determinazione della pena; la motivazione dell\'aumento per continuazione deve attingere a tali criteri

  • art. 623, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Dispositivo richiamato per il rinvio ad altra sezione della Corte d\'appello per nuovo esame in ordine alla motivazione della misura sanzionatoria

  • art. 624 c.p.p.

    Norma richiamata dalla Corte per dichiarare l\'irrevocabilità della sentenza quanto alla affermazione della responsabilità penale dell\'imputato sul capo B

  • art. 625 c.p. (n. 7, comma primo)

    aggravante per esposizione della cosa alla pubblica fede

    Norma richiamata nel contesto della questione di legittimità costituzionale sulla procedibilità del reato di danneggiamento aggravato; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la questione incidentale non impedisce il giudizio di cassazione sulla mancanza di motivazione

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 33566/2010; Sez. U., n. 47127/2021)

    Richiamati principi giurisprudenziali secondo cui la scelta del giudice del merito sulla misura della pena dev\'essere adeguatamente motivata e che la Corte di legittimità non può supplire alla mancanza di motivazione quando si tratta di esercizio di discrezionalità

Massime di principio

  • Quando il giudice del merito applica un aumento per continuazione rispetto al reato principale, deve motivare specificamente e separatamente la misura dell\'aumento per ciascun reato satellite, attingendo ai criteri dell\'art. 133 c.p.; l\'assenza di tale motivazione è motivo di annullamento in Cassazione.
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice del merito nel fornire la motivazione mancante per scelte discrezionali sulla misura della pena; è necessario il rinvio per nuovo esame.
  • Se la parte civile non revoca la querela e si costituisce, la decisione di condanna su quel capo diventa irrevocabile e la Cassazione può dichiararne l\'irrevocabilità.
  • La sussistenza di una questione di legittimità costituzionale incidentale (es. procedibilità del reato) non impedisce sempre la pronuncia della Cassazione su altri profili; il differimento è necessario solo se la decisione sarebbe influenzata dalla pronuncia costituzionale.
  • In caso di annullamento parziale con rinvio, il giudice di rinvio può rideterminare la misura della pena, valutare la procedibilità del reato incidentale e verificare l\'eventuale estinzione per prescrizione, oltre a decidere sulle spese di grado.

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