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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07172/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (commissario straordinario)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo dell’amministrazione straordinaria di un credito per prestazioni di assistenza infermieristica e socio-sanitaria rese da un appaltatore in forza di due contratti stipulati nel 2010 e nel 2013. Il Tribunale aveva ammesso il credito in prededuzione solo per le prestazioni eseguite dopo l’apertura della procedura, escludendo la prededucibilità delle prestazioni anteriori. La società ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo che il commissario straordinario, chiedendo e autorizzando proroghe della durata contrattuale dopo l’apertura della procedura, avrebbe manifestato un subentro nel rapporto pendente; ha inoltre invocato l’interpretazione del comportamento e delle note scambiate tra le parti e sostenuto che la prosecuzione del contratto per un tempo apprezzabile oltre la scadenza originaria implicasse comunque la rinuncia allo scioglimento. La resistente ha difeso la decisione di merito, sostenendo che mancasse una dichiarazione espressa o comunque univoca di subentro e che, senza tale manifestazione, restasse integro il potere di scioglimento del commissario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non denunciavano realmente una violazione di legge nella ricognizione della fattispecie normativa, ma miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze documentali. Ha richiamato la disciplina dell’amministrazione straordinaria, secondo cui il contratto pendente continua a eseguirsi fino a quando il commissario non eserciti il potere di scioglimento, ma la prededucibilità dei crediti anteriori sorge solo in caso di espresso subentro. Ha quindi ritenuto che il tribunale avesse correttamente escluso il subentro sulla base della nota del commissario e che le censure della ricorrente fossero inammissibili perché dirette a contestare la valutazione di merito, prive di specifica deduzione di un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. o di una precisa violazione delle norme invocate. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. n. 270/1999

    "il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria"; "Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione"

    il contratto pendente prosegue automaticamente fino all’eventuale esercizio del potere di scioglimento; la prosecuzione dell’esecuzione non equivale di per sé a subentro del commissario

  • art. 1-bis l. n. 166/2008

    "fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario"

    l’esecuzione del contratto o la richiesta di esecuzione non fanno venir meno la facoltà di scioglimento e non attribuiscono i diritti propri del subentro in assenza di una dichiarazione espressa

  • art. 51 d.lgs. n. 270/1999

    regola i diritti del contraente in caso di subentro del commissario e, per il testo applicabile, rinvia alla disciplina degli artt. 72 e seguenti l.fall.; la prededucibilità dei crediti pregressi opera solo nel caso di subentro

  • art. 74 l.fall.

    richiamato quale norma di rinvio nel sistema applicabile ratione temporis ai rapporti pendenti

  • art. 111, comma 1, n. 1, l.fall.

    richiamato dalla ricorrente in tema di prededuzione dei crediti, ma la Corte non ne afferma una diversa applicazione nel caso concreto

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    invocati per l’interpretazione delle dichiarazioni e del comportamento delle parti; la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà sollecitava una diversa lettura del fatto

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la ricorrente non ha dedotto una vera violazione di legge nella ricognizione della fattispecie normativa

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il motivo tendeva a un riesame del merito senza indicare un fatto storico decisivo omesso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente

Massime di principio

  • Nell’amministrazione straordinaria, il contratto pendente continua ad avere esecuzione fino a quando il commissario non eserciti il potere di scioglimento, ma ciò non equivale automaticamente a subentro nella posizione contrattuale.
  • La prededucibilità dei crediti sorti prima dell’apertura della procedura e relativi a prestazioni eseguite dal contraente in bonis dopo l’apertura opera solo se vi sia un espresso subentro del commissario straordinario o comunque una manifestazione univoca e non equivoca di volontà in tal senso.
  • La semplice richiesta o concessione di proroghe del rapporto, senza una chiara dichiarazione di subentro, non basta di per sé a trasferire il rapporto in capo alla procedura per tutte le prestazioni pregresse.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o dell’interpretazione dei fatti; occorre dedurre specificamente il vizio denunciato e indicare il fatto decisivo eventualmente omesso.
  • L’interpretazione del comportamento delle parti e delle loro comunicazioni può rilevare ai fini dell’accertamento del subentro, ma solo se il giudice di merito ometta o travisi una reale manifestazione univoca di volontà, non quando la censura si risolva in una diversa lettura del merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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