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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33158/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva respinto la richiesta di riesame contro l'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere, per il reato prospettato di cui all'art. 416-bis c.p.; il ricorrente denunciava carenza di gravità indiziaria e carenze delle esigenze cautelari

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente ha formalizzato una rinunzia, sottoscritta e depositata prima dell'udienza. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n.103). La Corte ha richiamato inoltre l'orientamento della Corte Costituzionale (Corte cost. 13/6/2000 n.186) in relazione alla misura equitativa dell'ammenda

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Articolo che incrimina l'associazione di tipo mafioso; il fatto è l'oggetto dell'indagine e della misura cautelare, con valutazioni sulla gravità indiziaria in ordine a tale norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze per il ricorso inammissibile, prevedendo la condanna alle spese e la possibilità di versamento alla Cassa delle ammende; applicata qui per sanzionare la rinunzia che ha determinato l'inammissibilità

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Modifica normativa richiamata in relazione all'art. 616 c.p.p.; conferma il quadro sanzionatorio applicabile ai ricorsi inammissibili

  • Corte cost. 13/6/2000 n.186

    Richiamata come principio per giustificare la determinazione equitativa dell'ammenda in relazione alla colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La rinunzia formale a un gravame, se depositata e sottoscritta, rende inammissibile il ricorso e impedisce l'esame nel merito da parte della Corte di cassazione
  • La parte che rinuncia o ritira un ricorso può comunque essere condannata alle spese e a un contributo alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la misura è determinata equitativamente in relazione alla colpa
  • In impugnazioni contro misure cautelari (es. custodia in carcere per 416-bis) le doglianze su gravità indiziaria ed esigenze cautelari devono essere mantenute attive: la rinunzia priva il giudice superiore della possibilità di valutare tali profili
  • Prima di formalizzare una rinunzia è opportuno valutare gli effetti processuali e patrimoniali (spese e ammenda) e considerare eventuali alternative procedurali, come l'eventuale ritiro condizionato o accordi con la controparte
  • Le corti possono richiamare orientamenti costituzionali per motivare la quantificazione dell'ammenda quando ritengono la parte in colpa nella determinazione dell'inammissibilità

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