Cassazione Penale, Sentenza n. 18529/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto dell'istanza di riesame della misura cautelare carceraria disposta per il reato di estorsione aggravata. I motivi dedotti contestano: (i) la mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nell'estorsione e l'erronea qualificazione del fatto, rilevando che Ravallese si sarebbe limitato a riscuotere pagamenti per conto di Massimo Evangelista senza condotte violente o minacciose e che si chiedeva solo la restituzione della quota capitale; (ii) l'assenza di elementi per l'aggravante mafiosa ex art. 416-bis, 1 (contestando che il riferimento agli "amici di Avellino" sia indice di collegamento mafioso e che non sia dimostrata l'affiliazione di Evangelista al clan Nuovo Partenio); (iii) l'irrilevanza dell'aggravante "persone riunite" per la mancanza di compresenza; (iv) l'assenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di recidiva, non adeguatamente dimostrati e non giustificanti la misura massima; (v) la mancata graduazione della misura e la mancata valutazione di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi infondati. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari: la Corte non può rivedere il merito probatorio ma deve verificare la congruità e la logica della motivazione. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito adeguata motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi, fondandosi sulle dichiarazioni delle persone offese che attribuivano a Ravallese il ruolo di esattore e sul ripetuto riferimento agli "amici di Avellino" come elemento idoneo a evocare il peso intimidatorio del Nuovo Clan Partenio. Ha ritenuto inoltre fondata la valutazione circa l'esistenza del rischio di inquinamento probatorio e del pericolo di recidiva, considerata la condotta dell'indagato, il ruolo del gruppo nel recupero dei crediti e i precedenti processuali. Ha quindi condiviso la scelta del carcere come misura proporzionata e necessaria (richiamando l'applicazione dell'art. 275, comma 3 cod. proc. pen.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ordinata la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione; qui richiamato per inquadrare le censure mosse dal ricorrente (vizi di motivazione quali mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità)
art. 311 cod. proc. pen.
Norma richiamata nelle censure relative al procedimento cautelare e ai criteri di applicazione delle misure
art. 273 cod. proc. pen.
Riguarda l'informativa e la documentazione degli atti; richiamata in ordine alla correttezza procedurale e alla valutazione degli elementi istruttori
art. 629 cod. pen.
Definisce il reato di estorsione; la decisione conferma che gli elementi indiziari possono sostenere l'accusa di estorsione nel contesto descritto
art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.
Aggravante mafiosa: la Corte ha ritenuto possa desumersi anche da riferimenti intimidatori alla notorietà di un clan ('amici di Avellino') qualora tali riferimenti abbiano efficacia suggestiva sulle vittime
art. 628 cod. pen.
Norma sulla rapina citata in correlazione alla valutazione dei reati confrontati con l'estorsione; utilizzata per confronti normativi
art. 274 cod. proc. pen.
Indica le esigenze cautelari; la Corte ne richiama i criteri (in particolare la tutela del processo e il pericolo di recidiva) nella verifica della sussistenza delle esigenze cautelari
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali interessate dalle censure sulla motivazione e sui limiti del riesame
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la presunzione dell'esigenza cautelare in presenza di gravi indizi e altri elementi; la Corte ha richiamato questo criterio come fondamento della modulazione della misura carceraria
art. 275 bis cod. proc. pen.
Norma relativa alla misura degli arresti domiciliari e alla valutazione delle misure alternative; richiamata nella discussione sulla gradazione della misura
art. 292 cod. proc. pen.
Disciplina i contenuti della motivazione nelle decisioni cautelari; la Corte ha richiamato il modello richiesto per la motivazione del tribunale del riesame
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato come modello strutturale di motivazione cui attenersi nella decisione del riesame (adattato alla natura cautelare)
art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al principio di aspecificità delle censure: le doglianze generiche e non confrontate con la motivazione possono essere dichiarate inammissibili
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte
art. 94, commi 1‑bis e 1‑ter dispo. att. c.p.p.
Norme sulle annotazioni nella cartella personale del detenuto e sugli adempimenti a seguito del provvedimento cautelare; la sentenza dispone l'invio al direttore dell'istituto
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali la Cassazione non riesamina il merito probatorio ma verifica la congruità logica e la completezza della motivazione del giudice del riesame: le critiche che implicano una rivalutazione degli elementi indiziari sono generalmente inammissibili
- La sussistenza dell'aggravante mafiosa può essere fondata anche su elementi indiziari di natura relazionale e intimidatoria (es. la spendita della notorietà di un gruppo criminoso) se tali elementi risultano idonei a creare uno stato di soggezione nelle vittime
- Il pericolo di inquinamento probatorio può perdurare anche dopo la chiusura delle indagini preliminari: l'interesse a preservare la genuinità e l'acquisizione della prova si estende lungo l'intero processo e può giustificare misure cautelari
- Per contestare validamente la motivazione cautelare è necessario indicare vizi formali concreti (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); mere ipotesi alternative o spiegazioni non confrontate con la motivazione non sono efficaci
- La proporzionalità della misura va valutata in concreto sulla base delle esigenze cautelari indicate (probatorie, di gravità e di tutela sociale): l'esistenza di misure meno afflittive deve essere valutata dal giudice del merito e adeguatamente motivata nel provvedimento impugnato
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