Cassazione Penale, Sentenza n. 22679/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) nullità delle notifiche (decreto di citazione per il giudizio di appello e del provvedimento di rinvio dall'udienza del 6 marzo 2025 a quella del 16 aprile 2025), deducendo che la notifica iniziale avvenne a persona convivente e che la successiva comunicazione di deposito (CAD) non risulterebbe effettivamente recapitata; (2) censura per il rigetto dell'istanza di riunione del processo con altro procedimento tributario pendente davanti alla stessa Corte di appello; (3) doglianze sul rigetto dei motivi di appello relativi alla mancata ricostituzione degli elementi costitutivi del reato/riqualificazione ex art. 220 l. fall., nonché carenza di motivazione in ordine alla non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., all'attenuante di cui all'art. 219 l. fall., alle attenuanti generiche e, infine, richiesta di applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nella parte prevalente e lo ha accolto solo in via limitata. Sul primo motivo: la notifica del decreto di citazione è stata ritenuta perfezionata mediante consegna alla moglie convivente; il mancato ritiro della raccomandata/CAD non prova la notifica del rinvio, ma la relativa nullità non è stata tempestivamente eccepita dal difensore e quindi è stata ritenuta sanata per mancata deduzione nei termini (nullità di regime intermedio sanabile). Sul secondo motivo: inammissibile, poiché la mancata riunione dei processi non comporta sanzione di nullità né rimedio impugnatorio specifico. Sul terzo motivo: la censura è in gran parte generica o infondata (la Corte territoriale avrebbe motivato adeguatamente su non punibilità, attenuanti, ecc.), ma è fondata con riguardo all'omessa motivazione del rigetto della richiesta di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Per questo motivo la sentenza impugnata è annullata limitatamente al diniego del beneficio della non menzione e la causa è rimessa per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania; per il resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 220 l. fall.
Invocata dal ricorrente per una possibile riqualificazione giuridica del fatto relativo alla bancarotta; la Corte di merito non ha ritenuto fondata la richiesta di riqualificazione secondo le argomentazioni del ricorrente
art. 131-bis cod. pen.
Invocata dal ricorrente come causa di non punibilità; la Corte territoriale ha valutato e motivato il rigetto di tale domanda, decisione ritenuta adeguatamente motivata dalla Cassazione
art. 219 l. fall.
Richiamata dal ricorrente per l'attenuante fallimentare; la Corte di appello ha esaminato e motivato il rigetto, valutazione ritenuta corretta dalla Cassazione
artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate in tema di sanabilità delle nullità: la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omessa notifica del rinvio è sanabile se non tempestivamente fatta valere (art. 182, comma 2) purché la citazione a giudizio sia stata regolarmente notificata
artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen.
Norme in tema di riunione e separazione dei processi: la Corte osserva che l'inosservanza di tali disposizioni non comporta automaticamente una sanzione di nullità né un rimedio impugnatorio diretto, rendendo inammissibile la doglianza sulla mancata riunione
Massime di principio
- La notifica effettuata a persona convivente (es. moglie) è idonea a perfezionare la notifica del decreto di citazione, salvo prova contraria dell'inesistenza della consegna.
- La semplice spedizione di raccomandata e l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) non sono di per sé prova sufficiente della conoscenza dell'atto da parte del destinatario se l'atto non è effettivamente ritirato: l'organo notificante deve poter dimostrare la ricezione da parte del destinatario quando essa è essenziale per il perfezionamento della notifica.
- Se il dibattimento è rinviato per legittimo impedimento dell'imputato, la mancata notifica dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di regime intermedio che deve essere tempestivamente eccepita; in mancanza, la nullità si considera sanata e l'eccezione risulta inammissibile se sollevata solo in cassazione.
- Le doglianze generiche sulla insufficiente motivazione o sulla qualificazione del fatto rischiano di essere ritenute inammissibili o infondate se non argomentate con precisione; la Corte esamina con attenzione la motivazione della Corte territoriale e annulla solo se riscontra una omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi (ad es. la non menzione nel casellario).
- La mancata riunione di processi non dà luogo automaticamente a nullità impugnabile: le disposizioni sulla riunione/separazione di cui agli artt. 17-19 cod. proc. pen. non prevedono una sanzione di nullità né specifici rimedi impugnatori a fronte della loro inosservanza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22681/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22683/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22684/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22529/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22530/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22531/2026 del 18/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →