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Sentenza

Sentenza n. 40/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice del lavoro, n. 69/2025, depositata in data 30.03.2025.

Giustizia amministrativa202501160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice del lavoro, n. 69/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ferrara n. 69/2025, depositata il 30 marzo 2025. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 14 maggio 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inadempienza, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione della sentenza passata in giudicato, predisponendo, in caso di persistente inadempimento, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'Amministrazione, nonostante la notificazione effettuata ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
  • In presenza di perdurante inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione della sentenza entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, da attivarsi su istanza della parte, per gli adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia.
  • Nel dare esecuzione al giudicato, l'Amministrazione deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto in adempimento della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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