Sentenza del 17/11/2017 n. 27291 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di cassazione le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. L'imposta e gli interessi sono stati integralmente pagati e la sanzione è stata annullata. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi definitivamente sui motivi relativi alla qualificazione della delibera assembleare e alla debenza dell'imposta. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione dell'imposta proporzionale di registro, ritenendo che il verbale dell'assemblea ordinaria del 4 dicembre 2003 avesse perfezionato un contratto di mutuo di 4.500.000 euro concesso dai soci alla società. La contribuente aveva impugnato l'avviso sostenendo, in sostanza, che la delibera assembleare si fosse limitata ad autorizzare l'organo gestorio ad accettare una proposta di finanziamento, senza perfezionare direttamente il contratto di mutuo. Dopo il rigetto in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva accolto il ricorso della società. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio, le parti raggiungono un accordo che elimina integralmente la controversia e tale accordo viene eseguito, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere impedisce, di regola, una decisione nel merito sulle questioni originariamente controverse; pertanto, la sentenza non stabilisce in via definitiva se la delibera assembleare avesse perfezionato il mutuo ai fini dell'imposta di registro.
- In presenza di una transazione tributaria documentata, il pagamento dell'imposta e degli interessi può accompagnarsi all'annullamento delle sanzioni, secondo quanto concordato con l'amministrazione finanziaria.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia viene definita per accordo tra le parti, senza una pronuncia di soccombenza piena sul merito.
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