Cassazione Civile, Ordinanza n. 32131/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Potenza per il pagamento di somme asseritamente dovute in forza di un contratto di fornitura di materiali. Gli opponenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Potenza, sostenendo che la competenza spettasse al Tribunale di Salerno: per il foro generale della società debitrice ex art. 19 c.p.c., per il foro generale della persona fisica ex art. 18 c.p.c., e per il foro facoltativo del luogo di esecuzione della prestazione ex art. 20 c.p.c., indicando come luogo rilevante Colliano. Hanno inoltre rilevato l'assenza di clausole di deroga convenzionale della competenza. Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto l'eccezione inammissibile perché non formulata in modo completo, in quanto non aveva contestato anche il criterio del luogo in cui è sorta l'obbligazione ex art. 20 c.p.c. Prima parte. Con il regolamento di competenza i ricorrenti hanno impugnato tale statuizione, sostenendo che la decisione fosse stata resa con sentenza anziché ordinanza, ma ciò non impedisse comunque l'impugnazione; nel merito, hanno contestato la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione territoriale.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale il regolamento di competenza, nonostante la forma di sentenza anziché ordinanza del provvedimento impugnato, valorizzando la sostanza decisoria dell'atto. Nel merito, però, ha rigettato il ricorso: ha affermato che, in materia di competenza territoriale derogabile per diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisce l'incompetenza deve contestare specificamente tutti i criteri concorrenti di collegamento e provare i fatti posti a sostegno dell'eccezione. Poiché gli opponenti non avevano censurato anche il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione, l'eccezione era incompleta e correttamente dichiarata inammissibile; è stata quindi confermata la competenza del Tribunale di Potenza. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 279 c.p.c.
Per i provvedimenti che decidono solo questioni di competenza è prescritta l'ordinanza; tuttavia la violazione della forma è irrilevante ai fini dell'impugnabilità quando il contenuto è decisorio.
art. 42 c.p.c.
Il regolamento di competenza è esperibile avverso provvedimenti di contenuto decisorio sulla competenza, anche se formalmente qualificati in modo non coerente.
art. 18 c.p.c.
Per le persone fisiche rileva tra i criteri di competenza territoriale derogabile il foro generale del convenuto.
art. 19 c.p.c.
Per le persone giuridiche rilevano i criteri di collegamento indicati dalla norma ai fini della competenza territoriale derogabile.
art. 20 c.p.c.
Nelle cause relative a diritti di obbligazione operano più fori concorrenti; l'eccezione di incompetenza deve confrontarsi con tutti, incluso il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione.
art. 28 c.p.c.
L'assenza di un accordo derogatorio di competenza è stata richiamata dagli opponenti come elemento escludente la deroga convenzionale.
art. 187 c.p.c.
La questione di competenza, una volta rimessa in decisione, non è più discutibile nel prosieguo del giudizio secondo la disciplina richiamata.
art. 177 c.p.c.
Il provvedimento sulla competenza, una volta adottato nei termini richiamati, consente il controllo mediante regolamento di competenza.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Il contributo unificato ulteriore è parametrato a quello dovuto per il ricorso.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di regolamento di competenza, la qualificazione formale del provvedimento da parte del giudice non è निर्णisiva: ciò che conta è il contenuto sostanziale e l'effetto processuale prodotto, sicché un provvedimento formalmente denominato sentenza ma decisorio sulla competenza resta impugnabile con regolamento.
- L'eccezione di incompetenza territoriale derogabile è un'eccezione in senso proprio e, per essere ammissibile, deve contestare specificamente tutti i criteri di collegamento potenzialmente operanti, con allegazione e prova dei fatti rilevanti.
- Nei giudizi relativi a diritti di obbligazione, quando concorrono più fori territoriali facoltativi, la mancata contestazione anche di uno solo dei criteri astrattamente applicabili comporta l'inammissibilità o il rigetto dell'eccezione di incompetenza.
- La competenza si determina sulla base della prospettazione attorea, salvo rituale e completa eccezione di parte convenuta; le contestazioni che attengono al merito del rapporto non incidono sulla determinazione del giudice competente.
- La declaratoria di incompetenza territoriale non può essere fondata su contestazioni parziali o generiche: il convenuto deve confrontarsi con tutte le possibili basi di competenza dedotte o desumibili dalla domanda.
- rami
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