Sentenza n. 2384/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese n. 412/2024, depositata e resa pubblica il 15.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 753/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese che aveva riconosciuto al ricorrente la carta del docente per l'importo annuo di € 500,00 relativo all'annualità 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Varese n. 412/2024, notificata al Ministero il 28 luglio 2025 e passata in giudicato, con la quale il giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per l'importo annuo di € 500,00 relativo all'annualità 2021/2022. È stato dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, che non ha dimostrato né allegato l'avvenuto pagamento. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna del Ministero al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., a titolo di penalità di mora. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché erano decorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza e fondato nel merito, poiché il giudicato risultava comprovato documentalmente, la pretesa economica era determinata e il Ministero non aveva dedotto di aver adempiuto. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, con termine di 60 giorni per l'esecuzione dell'incarico. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il TAR ha invece respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua nel caso concreto, sia per l'avvenuta nomina del commissario ad acta sia in considerazione dell'eccezionale mole di contenzioso seriale sulla carta del docente, quale circostanza principalmente all'origine del ritardo. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base dell’azione di ottemperanza e, al comma 4, lett. e), per la richiesta di un’ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora.
Il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta; la penalità di mora non è applicata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per ottemperanza relativo all’esecuzione di una sentenza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
sentenza del Tribunale di Varese n. 412/2024
condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente in favore del ricorrente per l’importo annuo di € 500,00 per l’annualità 2021/2022
Il giudicato costituiva il titolo esecutivo vincolante per il Ministero e imponeva il riconoscimento dell’importo spettante per la carta del docente.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, per l’esecuzione di una sentenza notificata, dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- Quando il giudicato riconosce una prestazione economica determinata e l’amministrazione non dimostra né allega l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’esecuzione entro un termine prefissato.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinando l’esercizio delle relative funzioni all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua; tale valutazione può tenere conto sia della nomina del commissario ad acta sia delle specifiche ragioni del ritardo, inclusa l’eccezionale mole di contenzioso seriale gravante sull’amministrazione.
- L’attività del commissario ad acta affidata a un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica rientra nei suoi compiti istituzionali e non comporta il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1099/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1100/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1101/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1102/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1103/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1104/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →