Sentenza n. 1260/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura per il rilascio di 20 autorizzazioni per il noleggio con conducente, nonché clausole del bando e nomina della commissione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato la determinazione comunale che l'aveva esclusa dalla procedura per il rilascio di autorizzazioni NCC, deducendo, in primo luogo, la violazione della lex specialis, dell'art. 6 l. 241/1990, della disciplina del codice della strada e del relativo regolamento, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento e sviamento. Ha sostenuto che la domanda fosse comunque riferibile con certezza al partecipante, poiché erano stati allegati la tessera sanitaria, la documentazione relativa all'abilitazione professionale e alla CQC, la visura camerale e numerosi ulteriori documenti identificativi e attestanti i requisiti. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, sostenendo che l'esclusione fosse stata disposta per mere irregolarità formali sanabili mediante soccorso istruttorio. Il Comune aveva escluso il candidato in applicazione delle clausole del bando che qualificavano come cause non sanabili la mancata allegazione del documento di identità e la mancanza di documenti o dichiarazioni richiesti, nonché per la mancata allegazione della patente di guida.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Ha preliminarmente chiarito che il superamento delle prove e l'inserimento in graduatoria del candidato ammesso con riserva non rendono improcedibile né assorbono l'esame della legittimità dell'esclusione originaria. La procedura per il rilascio di autorizzazioni NCC è assimilabile a un concorso pubblico finalizzato alla scelta del soggetto cui rilasciare un titolo abilitativo e non costituisce una gara per l'affidamento di un contratto pubblico; pertanto non trova applicazione il d.lgs. 36/2023. In tale tipo di procedura opera il principio di autoresponsabilità, ma il soccorso istruttorio è doveroso quando l'irregolarità riguarda elementi formali o di contorno e la documentazione consente di individuare con certezza il candidato e di verificare i requisiti, senza attribuire un vantaggio indebito. Il Collegio ha ritenuto illegittime, per manifesta irragionevolezza, sproporzione e violazione del principio di ampia partecipazione, le clausole del bando interpretate come preclusione assoluta alla regolarizzazione della mancata allegazione del documento di identità. La domanda era infatti certamente riferibile al ricorrente, come dimostrato dalla tessera sanitaria, dalla visura dell'impresa e degli altri documenti allegati, e l'amministrazione non aveva mai contestato la paternità della domanda. Anche la mancata allegazione della patente non giustificava l'esclusione immediata, poiché la presenza del certificato di abilitazione professionale CAP di tipo KD, poi denominato CQC, presupponeva il possesso della patente e rendeva il requisito desumibile dalla documentazione prodotta; anche in questo caso il Comune avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. L'annullamento dell'esclusione comporta, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., lo scioglimento favorevole della riserva apposta alla posizione in graduatoria e il consolidamento definitivo della collocazione utile ai fini del rilascio della licenza NCC. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, l. 21/1992
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi con autovettura [...]; b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura [...].
Il servizio NCC è qualificato come autoservizio pubblico non di linea inserito in un mercato regolamentato.
art. 8 l. 21/1992
Le licenze e autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea sono attribuite dai comuni mediante concorso pubblico, nell'ambito della programmazione comunale.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Il soccorso istruttorio consente di regolarizzare o integrare documentazione carente quando si tratti di irregolarità formali o di elementi di contorno, purché non manchi un requisito di partecipazione o un titolo valutabile e non sia alterata la par condicio.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità e buon andamento impone di evitare esclusioni per vizi meramente formali quando la domanda e i requisiti siano sostanzialmente verificabili.
art. 1 l. 241/1990
Il criterio di efficacia orienta l'interpretazione delle regole della procedura verso il conseguimento dell'interesse pubblico alla selezione dei migliori candidati e alla massima partecipazione.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Il giudice può disporre le misure idonee ad assicurare l'effetto conformativo e l'esecuzione del giudicato; nella fattispecie l'annullamento dell'esclusione comporta lo scioglimento favorevole della riserva in graduatoria.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale base della domanda cautelare, accolta provvisoriamente e poi confermata nelle more del giudizio.
art. 56 c.p.a.
È richiamato quale base della richiesta di misure cautelari monocratiche.
Massime di principio
- Nelle procedure comunali per il rilascio di autorizzazioni NCC, la selezione dei candidati è assimilabile a un concorso pubblico per il rilascio di un titolo abilitativo e non a una procedura di affidamento di un contratto pubblico; non trova quindi applicazione la disciplina generale dei contratti pubblici in assenza di un rapporto contrattuale con l'amministrazione.
- Nelle procedure concorsuali o assimilabili, il soccorso istruttorio è doveroso quando la documentazione prodotta consenta di individuare con certezza il candidato e l'irregolarità riguardi elementi formali o di contorno, senza comportare l'integrazione tardiva di un requisito di partecipazione o di un titolo valutabile.
- La mancata allegazione della copia del documento di identità non legittima l'esclusione automatica quando la riferibilità della domanda al candidato risulti comunque certa da altri documenti allegati e non sia stata contestata dall'amministrazione; una clausola del bando che escluda in modo assoluto la regolarizzazione di tale irregolarità è irragionevole e sproporzionata.
- Quando la documentazione allegata, come un certificato di abilitazione professionale o una CQC, presuppone necessariamente il possesso della patente richiesta dal bando, l'amministrazione non può disporre l'esclusione immediata per la mancata produzione formale della patente, ma deve attivare il soccorso istruttorio per verificare e regolarizzare il requisito.
- L'ammissione con riserva e il successivo superamento delle prove non eliminano la necessità di accertare la legittimità dell'ammissione e dell'esclusione originaria, poiché il possesso dei requisiti di partecipazione costituisce presupposto indispensabile della procedura.
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