Cassazione Penale, Sentenza n. 39697/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha confermato o rideterminato condanne per reati tra cui estorsione, associazione finalizzata al narcotraffico, detenzione e porto d'armi, lesioni e omicidio. Più specificamente: Basile censura la mancata verifica motivazionale nel patteggiamento in appello e la presunta illegittima applicazione della recidiva; Borrelli contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis (modalita' mafiosa) per le lesioni e reati connessi; Pasquale Di Buono contesta la prova dell'estorsione (capo 9) e la fondatezza delle intercettazioni a supporto della cessione di stupefacente (capo 31); Pasquale Di Buono e Nuzzo contestano la qualificazione giuridica del fatto (estorsione vs violenza privata/truffa) e fanno osservazioni su accordi e ruoli; Soriano contesta la carenza motivazionale della sentenza, nonostante il patteggiamento in appello; Vincenzo Di Buono impugna in particolare l'affidamento esclusivo (secondo lui) sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, la premeditazione per l'omicidio e la negazione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Massimiliano Basile e di Esposito Rosario Soriano (con condanna al pagamento delle spese e di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende) e ha dichiarato inammissibile anche il ricorso di Vincenzo Borrelli. I ricorsi degli altri imputati (Pasquale Di Buono, Massimo Nuzzo e Vincenzo Di Buono) sono stati ritenuti infondati e pertanto respinti. Di conseguenza sono confermate nella sostanza le decisioni di merito: rideterminazioni di pena per Basile e Soriano ai sensi dell'art. 599-bis; conferme delle condanne per Borrelli, Pasquale Di Buono, Nuzzo; conferma dell'ergastolo a carico di Vincenzo Di Buono per omicidio e reati connessi. La Corte ha ribadito la validita' probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la congruita' delle intercettazioni e la legittima qualificazione giuridica dei fatti (estorsione, aggravante mafiosa, premeditazione, diniego delle attenuanti).
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento in appello; la Corte ha ricordato i limiti della cognizione sulle questioni rinunciate nel concordato e ha ritenuto inammissibili i ricorsi che attaccavano profili non dedotti in appello
art. 416-bis cod. pen.
Aggravante per metodo ed agevolazione mafiosa; applicata e ritenuta correttamente motivata ove la condotta e il contesto dimostrano predominio e finalita' di agevolazione di consorterie camorristiche
art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Regole per la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la sentenza e' stata ritenuta adeguatamente conforme ai criteri di verifica della credibilita' soggettiva, attendibilita' e riscontri esterni
art. 576 cod. pen.
Regolamenta la circostanza aggravante della premeditazione: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi cronologici e la persistenza della volonta' criminosa
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Riguardano le attenuanti generiche e la loro esclusione: la Corte ha ritenuto motivato il diniego delle attenuanti in presenza di fattori ostativi oggettivi e soggettivi
art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990
Richiamato in relazione alla riqualificazione ai fini del patteggiamento per reati di stupefacenti; la Corte ha confermato la legittimita' della riqualificazione usata nell'accordo in appello
art. 99 cod. pen. e art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354
Norme richiamate dal ricorrente Basile in tema di recidiva e esiti dell'affidamento in prova; la Corte ha rilevato genericita' delle censure e ha osservato che la recidiva non era stata dedotta in appello
art. 195 e art. 210, comma 5, cod. proc. pen.
Regole sull'escussione della fonte diretta e sull'utilizzabilita' del de relato; la Corte ha precisato che l'inutilizzabilita' dei racconti de relato scatta solo se il giudice, su richiesta, non dispone l'audizione della fonte diretta
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e a somme per la Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o irrituale; la Corte l'ha applicata per Basile, Soriano e Borrelli
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Motivo di cassazione relativo a contraddittorieta' o insufficienza della motivazione; la Corte ha escluso la sussistenza del vizio per le doglianze dedotte
Massime di principio
- Le censure che impugnano questioni non dedotte in appello (es. effetti specifici di un patteggiamento) sono frequentemente dichiarate inammissibili: chi ricorre in Cassazione deve dimostrare che il punto era effettivamente sottoposto al controllo del giudice di merito
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se valutate con motivazione che ne verifica credibilita' soggettiva, attendibilita' e riscontri esterni, possono costituire prova decisiva; si richiede pero' che la motivazione del giudice di merito indichi le ragioni della valutazione
- La valutazione del giudice di merito sulla dinamica fattuale, sulle intercettazioni e sulla scelta tra ricostruzioni alternative e' in linea di massima insindacabile in Cassazione salvo travisamento della prova o vizio logico evidente
- L'aggravante 'di tipo mafioso' richiede che la condotta sia contestualizzata in un quadro di predominio e finalita' di agevolazione di consorterie: la sua applicazione deve essere motivata sul nesso funzionale tra condotta e struttura criminale
- Perche' un comportamento sia qualificato estorsivo (anziche' violenza privata o truffa) occorre che la coercizione abbia prodotto un ingiusto profitto a danno della vittima e abbia inciso sulla sua autonomia negoziale; la manifestazione intimidatoria anche allusiva puo' essere sufficiente se efficace nel contesto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39606/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39607/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39610/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39614/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39615/2024 del 29/10/2024
- Sentenza penale · 29 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39616/2024 del 29/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →