Sentenza n. 1302/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni di servizio a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 173/2023, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di 500 euro, relativamente agli anni di servizio a tempo determinato prestati presso il Ministero. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 22 marzo 2023. Dedotta l’inerzia ministeriale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, i ricorrenti hanno chiesto l’attivazione della Carta con l’accredito degli importi dovuti e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito. In udienza è stato dichiarato che tutti i ricorrenti, salvo una, avevano ottenuto il pagamento di quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza limitatamente alla posizione della ricorrente rimasta insoddisfatta. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale del giudice ordinario passato in giudicato, notificazione del titolo all’Amministrazione, decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni e mancata esecuzione dell’obbligo conformativo e condannatorio. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, attivando la Carta elettronica in favore della ricorrente e accreditandovi 2.000 euro. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione, senza compenso per l’incarico. Quanto agli altri ricorrenti, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta dopo la proposizione del ricorso. Le spese, complessivamente quantificate in 1.500 euro, sono state compensate per metà e poste per l’altra metà a carico del Ministero, in ragione della soccombenza virtuale e dell’adempimento tardivo o mancato. Il Ministero è stato inoltre condannato alla restituzione del contributo unificato, alle spese generali e agli accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione da parte della pubblica amministrazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa sostanziale è stata integralmente soddisfatta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 479 c.p.c.
La notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione è stata ritenuta valida ai fini dell’avvio dell’esecuzione; a seguito della modifica richiamata, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente e non può essere compensato o rimodulato dal giudice nell’ambito della regolazione delle spese.
art. 26 c.p.a. e art. 92 c.p.c.
Consentono al giudice di valutare ragioni di compensazione delle spese, anche in presenza di soccombenza, tenendo conto dell’adempimento tardivo e del comportamento conciliativo dell’Amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il giudicato impone all’Amministrazione un obbligo di conformarsi e di adottare le attività necessarie a soddisfare la posizione riconosciuta.
- Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione rilevano la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Quando dagli atti risulta la persistente mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, attribuendogli un termine successivo per l’esecuzione sostitutiva.
- Se, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa di alcuni ricorrenti, per tali posizioni deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre il giudizio prosegue per le posizioni ancora insoddisfatte.
- La compensazione parziale delle spese può essere disposta considerando l’adempimento spontaneo, sebbene tardivo, dell’Amministrazione a favore della maggior parte dei ricorrenti; il contributo unificato resta tuttavia a carico della parte soccombente per effetto della previsione legislativa.
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