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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25574/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto all’Amministrazione finanziaria l’annullamento in autotutela di un diniego di sgravio relativo a due cartelle di pagamento già divenute definitive per mancata impugnazione nei termini. L’istanza si fondava sul dedotto vizio di notifica delle cartelle, che il contribuente assumeva non correttamente eseguita. L’Ufficio aveva respinto l’istanza ritenendo che il vizio di notifica non fosse più deducibile dopo la definitività degli atti e che, comunque, le notifiche avessero raggiunto lo scopo; inoltre la pretesa riguardava imposte risultanti da dichiarazione e dunque legittimamente iscritte a ruolo. In primo e secondo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza della CTR per asserita errata affermazione della regolarità delle notifiche e per violazione delle norme sull’autotutela e sul processo tributario; con una seconda censura ha inoltre dedotto l’omesso esame del motivo relativo al mancato annullamento di tutti i ruoli e alla pretesa sussistenza di uno sgravio di diritto per mancata risposta entro il termine previsto dalla disciplina invocata.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi nella parte in cui mescolavano vizi di violazione di legge e vizi motivazionali, richiamando il divieto di cumulo non chiaramente separato di doglianze eterogenee nel ricorso per cassazione. Ha inoltre ribadito che, contro il diniego di autotutela su atti ormai definitivi, il contribuente non può limitarsi a riproporre i vizi originari della pretesa tributaria, ma deve dedurre un vizio proprio del rifiuto, ossia l’assenza di un interesse generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Quanto alla censura sull’omessa pronuncia relativa ad alcuni ruoli e alla disciplina dello sgravio di diritto, la Corte l’ha ritenuta infondata perché la decisione della CTR, affermando che non vi era stata la dichiarazione all’agente della riscossione prevista dalla disciplina invocata ma solo un’istanza di autotutela all’Agenzia delle entrate, conteneva un rigetto implicito della doglianza. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’Amministrazione; disposto inoltre l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 1, lett. a), DPR 602/1973

    richiamato per affermare che le cartelle erano state notificate nel rispetto dei termini di legge e che la notifica aveva raggiunto il suo scopo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    usato per qualificare i motivi di ricorso come mescolanza di violazione di legge e vizi processuali/motivazionali non correttamente separati.

  • art. 26 del DPR n. 660/1973

    dedotto dal ricorrente come norma violata in tema di notificazione; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 149 c.p.c.

    dedotto dal ricorrente come norma violata in tema di notifica; la censura è dichiarata inammissibile.

  • artt. 7 e 8 della L. n. 980/1992

    richiamati dal ricorrente nella doglianza sulla notifica; non esaminati nel merito per inammissibilità.

  • art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992

    invocato per sostenere l’impugnabilità del diniego di autotutela; la Corte nega che ciò ampli l’ambito di impugnazione oltre i limiti propri dell’autotutela.

  • art. 1, commi 537 e 538 della L. n. 222/2018

    invocato dal ricorrente per sostenere l’esistenza di uno sgravio di diritto; la Corte osserva che la censura è comunque infondata perché la fattispecie concreta riguardava una istanza di autotutela rivolta all’Agenzia e non la procedura richiamata.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro del dedotto vizio di omessa pronuncia; la Corte ritiene che non vi sia omissione quando la decisione comporta rigetto implicito.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato dal ricorrente con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata; la censura è respinta.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, rispettato nella specie perché il motivo è stato trascritto per estratto.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato in tema di deposito degli atti/documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    evocato per affermare che l’autosufficienza del ricorso va applicata senza eccessivo formalismo.

  • art. 1, commi 537/538, L. n. 228/2012

    la Corte li richiama come disciplina invocata dal ricorrente per lo sgravio di diritto, ma osserva che la situazione esaminata riguardava in realtà un’istanza di autotutela.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può proporre la medesima censura in modo promiscuo, cumulando senza distinzione violazione di legge e vizio motivazionale; la doglianza è inammissibile se non separa chiaramente i diversi profili.
  • Contro il diniego di autotutela relativo a un atto tributario ormai definitivo, il contribuente non può limitarsi a riproporre i vizi originari dell’atto, ma deve dedurre un vizio proprio del rifiuto, ossia la mancata considerazione di un interesse generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto stesso.
  • La tutela contro il diniego di autotutela non si traduce in una riapertura del contenzioso sulla legittimità sostanziale della pretesa tributaria definitivamente consolidata.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata, pur senza esaminare espressamente un punto specifico, ne comporta il rigetto implicito per incompatibilità logica con la statuizione resa.
  • Nel ricorso per cassazione il requisito di autosufficienza è rispettato se gli atti rilevanti sono indicati e riassunti o trascritti nei passaggi essenziali, senza che ciò degeneri in un formalismo eccessivo.
  • La disciplina dello sgravio di diritto non è invocabile quando il contribuente abbia presentato una mera istanza di autotutela all’ente creditore e non la specifica dichiarazione prevista verso l’agente della riscossione dalla normativa richiamata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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