Cassazione Penale, Sentenza n. 15122/2024 del 12/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. che aveva riconosciuto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131‑bis c.p. in relazione al reato di cui all'art. 1161 cod. nav. La difesa ha proposto due motivi: (1) violazione del diritto di difesa per mancato accoglimento delle richieste istruttorie (assunzione di sommarie informazioni del dirigente comunale e dell'operatore incaricato), sostenendo che il G.i.p. ha ricostruito i fatti in modo parziale; (2) illegittima disposizione di iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale senza indicare la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato (ossia contestazione della forma/effetto dell'iscrizione nel casellario).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura come articolata in fatto e quindi inammissibile in sede di legittimità: il G.i.p. aveva fornito motivazione adeguata, confrontandosi con le deduzioni dell'opponente e spiegando perché il supplemento istruttorio richiesto fosse inutile (richiamando il divieto di impiego di elementi prefabbricati previsto dal contratto con il Comune e il sequestro convalidato). Sul secondo motivo la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite: l'archiviazione per tenuità deve essere iscritta nel casellario giudiziale ma senza menzione nei certificati richiesti dall'interessato; tuttavia la ricorrente non ha allegato un interesse concreto e attuale alla rimozione dell'iscrizione, condizione necessaria per la censura in Cassazione, con conseguente inammissibilità anche di questo motivo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 131‑bis c.p.
Riconosce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; qui è stata applicata dal G.i.p. per giustificare l'archiviazione, previa valutazione della sussistenza del reato e della sua ascrivibilità.
art. 411, comma 1‑bis, cod. proc. pen.
Disciplina l'opposizione dell'indagato avverso la richiesta di archiviazione per tenuità: consente al soggetto di far valere ragioni difensive dinanzi al giudice e impone il rispetto del contraddittorio nel procedimento di archiviazione.
art. 1161 cod. nav.
Norma sostanziale contestata in capo alla ricorrente (illecito relativo ad opere sul demanio marittimo); la sua configurazione è stata valutata dal G.i.p. alla luce degli atti e del contratto con il Comune.
D.P.R. 14/11/2002, n. 313, art. 3, comma 1, lett. f)
Individua le norme sul casellario giudiziale: le Sezioni Unite hanno ritenuto che il provvedimento di archiviazione per tenuità deve essere iscritto nel casellario ai sensi di questa disposizione, con effetti limitati al circuito giudiziario.
d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122
Ha introdotto modifiche sul regime di menzione nelle certificazioni: l'iscrizione rimane nel casellario ma la menzione può essere esclusa nei certificati richiesti dall'interessato, datore di lavoro o pubbliche amministrazioni, circostanza rilevante per la valutazione del pregiudizio concreto.
art. 24 D.P.R. n. 303 del 2002, comma 1, lett. f‑bis
Regola il contenuto del certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato e prevede specifiche eccezioni relative alla non menzione dei provvedimenti che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'art. 131‑bis, ove applicabile.
Massime di principio
- L'archiviazione per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) può essere iscritta nel casellario giudiziale: l'iscrizione ha funzione principalmente di memoria processuale e non implica automaticamente menzione nei certificati richiesti dall'interessato, salvo le eccezioni previste dalla normativa post‑modifiche.
- L'indagato che propone opposizione ex art. 411, comma 1‑bis, deve ricevere dal G.i.p. una motivazione concisa ma adeguata che confronti espressamente le ragioni dell'opposizione; il giudice deve spiegare perché le richieste istruttorie siano inutili o irrilevanti.
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che si risolvono in una contestazione di merito o in una diversa valutazione probatoria (articolati in fatto); la linea difensiva che impone rivalutazione degli elementi probatori non è idonea a fondare un ricorso per cassazione.
- Per censurare in Cassazione l'iscrizione nel casellario (o la mancata esclusione della menzione nei certificati) è necessario allegare un interesse concreto e attuale alla rimozione della iscrizione; la mancanza di tale interesse determina inammissibilità della doglianza.
- La mancata ammissione del ricorso per inammissibilità può comportare condanna alle spese e l'applicazione di sanzione pecuniaria se non sussistono giustificazioni per l'inammissibilità.
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